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Titolo riscritto: Nomi Visibili

La proposta di modifica al disegno di legge sulla violenza sessuale, avanzata da Giulia Bongiorno, verte sul passaggio dalla necessità di esprimere l’intenzione di commettere un atto sessuale, alla necessità di esprimere l’intenzione di non commetterlo, salvo alcune eccezioni. Il dibattito si concentra sull’importanza del consenso esplicito.

Il testo originale fa riferimento a una scena del romanzo “Orgoglio e pregiudizio” di Jane Austen, in cui Elizabeth Bennet rifiuta la proposta di matrimonio del cugino Collins, il quale interpreta erroneamente il suo rifiuto come parte di un gioco di corteggiamento. La scena è utilizzata per introdurre il concetto di ingiustizia discorsiva.

L’ingiustizia discorsiva, come illustrato nel libro “Hate Speech. Il lato oscuro del linguaggio” di Claudia Bianchi, si verifica quando le parole di una persona non hanno la forza di ottenere il risultato sperato a causa dell’appartenenza a una categoria emarginata. Nel caso di Elizabeth, in quanto donna in una società patriarcale, il suo rifiuto non viene preso sul serio.

Il testo fa riferimento alle modifiche proposte da Giulia Bongiorno all’art. 609-bis sulla violenza sessuale, già approvato dalla Camera di Commercio per il novembre 2025. Il testo originario punisce “Chiunque costringe altra persona a compiere un atto sessuale con la forza, con minaccia o con abuso di autorità”.

L’emendamento, approvato all’unanimità da Ellie Schlein e Giorgia Meloni, recita: “Chiunque commette o induce un altro a compiere un atto sessuale senza il consenso libero e presente dell’altra parte è punito con la reclusione da 6 a 12 anni”.

La riscrittura di Bongiorno prevede: «Chi commette un atto sessuale contro un’altra persona contro la sua volontà, o induce la stessa persona a commettere il medesimo atto, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni». Scompare il riferimento al consenso e la pena viene ridotta. Segue la precisazione: “La volontà di opporsi ad un atto sessuale deve essere valutata tenendo conto delle circostanze e del contesto in cui avviene. Un atto sessuale è contro la volontà della persona anche se viene compiuto inaspettatamente o si avvale dell’incapacità di esprimere obiezione nelle circostanze del caso concreto.”

In sostanza, si passa dalla necessità di esprimere la volontà di compiere un atto sessuale al bisogno di esprimere la mancanza di intenzione di compierlo.

Secondo Bongiorno, la riscrittura mira a non pregiudicare «il diritto di difesa dell’imputato». Si pone l’interrogativo su quanto si possa credere a una donna che dice no al sesso e quale impatto una negazione esplicita potrebbe avere sull’atteggiamento di un potenziale autore di violenza. Viene citato il caso di Gisele Perico, in cui l’imputato si era giustificato sostenendo che la donna non aveva rifiutato il rapporto.

Il testo evidenzia l’importanza di nominare esplicitamente il consenso, sottolineando che parlare di accordo potrebbe essere più educativo che parlare di disaccordo, in quanto potrebbe portare a prestare maggiore attenzione ai segnali di piacere e felicità.

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