volo in ritardo?..fino a 600 euro di rimborso

A chi non è mai capitato di sopportare lunghissime attese per salire sull’aereo col proprio biglietto a causa di un ritardo.

A fornire gli strumenti utili al passeggero è intervenuta una disciplina europea: il regolamento n. 261 del 2004.

Una premessa importante: si parlerà di “vettore aereo”, che altri non è che l’impresa di trasporto aereo (per intenderci, a titolo di esempio, Alitalia).

L’Europa è una comunità ormai consolidata, dentro la quale è prevista la libera circolazione di merci e persone, perciò si è reso necessario mettere nero su bianco una linea guida valida per tutti i vettori aerei europei, di modo che tutti i cittadini europei abbiano garantiti gli stessi diritti. Il regolamento 261 del 2004, quindi, si applica così com’è a tutti i passeggeri in partenza da un paese membro dell’Unione europea, ma anche ai passeggeri che in un paese membro dell’Unione europea devono atterrare.

Il sistema previsto in caso di ritardo è articolato in tre diversi “scaglioni” a seconda del numero di ore di ritardo e della distanza in km fra i paesi di partenza e arrivo. In base questo schema, quindi, il vettore aereo sarà tenuto a fornire obbligatoriamente ai passeggeri determinati benefici solo se, in relazione ad una determinata tratta, si avrà un determinato ritardo. Spieghiamo meglio:

il vettore aereo

-se la partenza è ritardata di 2 o più ore -> per le tratte pari o inferiori a 1500 km

-se la partenza è ritardata di 3 o più ore -> per le tratte superiori a 1500 km se all’interno dell’Unione europea; per le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km

-se la partenza è ritardata di 4 o più ore -> per tutte le altre tratte

deve garantire: pasti e bevande gratuiti in “congrua relazione” alla durata dell’attesa; due chiamate, messaggi fax o telefax o email. Questi sono i cc.dd diritti minimi.

-Se la partenza è rinviata di almeno un giorno -> per tutte le tratte

Oltre ai diritti minimi già visti, il vettore aereo deve garantire anche, sempre gratuitamente, la sistemazione in albergo ed il trasporto dall’aeroporto all’albergo.

-Se la partenza è rinviata di almeno 5 ore -> per tutte le tratte

In questo caso il vettore aereo deve offrire al passeggero il rimborso entro 7 giorni del prezzo pieno del biglietto, delle parti di viaggio non effettuate e delle parti di viaggio effettuate se il volo è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio del passeggero (ad esempio la perdita di una coincidenza con altro volo), nonché, se è il caso, un volo di ritorno verso il punto iniziale.

Non finisce qui! Di fatti la normativa europea ha previsto una compensazione pecuniaria che funge da risarcimento per il passeggero e da sanzione per il vettore. Anche qui sono previsti degli scaglioni:

250,00 € -> per le tratte inferiori o pari a 1500 km

400,00 € -> per le tratte superiori a 1500 km all’interno dell’Ue; per le tratte comprese fra 1500 e 3500 km

600,00 € -> per tutte le altre tratte

Tuttavia il vettore aereo può beneficiare di uno “sconto” del 50% sulle cifre su indicate qualora sia in grado di offrire un volo alternativo che permetta al passeggero di arrivare comunque a destinazione entro un dato tempo. Perciò il vettore aereo dovrà risarcire:

125,00 € -> se l’orario di arrivo non supera le 2 ore per le tratte inferiori o pari a 1500 km

200,00 € -> se non supera le 3 ore per le tratte superiori a 1500km all’interno dell’Ue; per le tratte comprese fra 1500 e 3500 km

300,00 € -> se non supera le 4 ore per tutte le altre tratte

Tuttavia, il vettore aereo sarà esonerato dal risarcimento pecuniario qualora il ritardo sia dovuto ad eventi dipendenti da forza maggiora, quali ad esempio imprevedibili condizioni meteorologiche che non permettano di volare.

Tutto quanto detto deve essere necessariamente comunicato a TUTTI i passeggeri da parte della compagnia aerea nel momento in cui sia prevenibile un ritardo. Costituisce quindi una violazione anche la sola mancata comunicazione delle informazioni che abbiamo esposto sopra!

Consigli: qualora il volo ritardi, si consiglia di contattare il proprio legale esponendo anche la situazione generale in aeroporto, cui pertanto si consiglia di fare caso, poiché, ad esempio, qualora la compagnia aerea sostenga condizioni meteo avverse, ma le altre compagnie non esitano a partire o atterrare, è probabile che stia cercando di evitare di adempiere ai propri obblighi nei confronti dei passeggeri. La legge europea non parla di termini entro i quali vantare il proprio diritto verso il vettore aereo, non è però consigliabile lasciar passare troppo tempo dal volo… tuttavia si consiglia anche di godersi tranquillamente le vacanze!!

Autore

2018-04-11

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