Porto d'armi: Novità 2018

Porto d’armi: Novità 2018

Importante novità in tema di porto d’armi.

Su questo argomento, tanti appassionati sono rimasti col fiato sospeso dopo la circolare del 31 agosto 2017 rilasciata dal Ministero dell’Interno, in forza della quale si dava nuova interpretazione al combinato disposto degli articoli 11 e 43 del nostro TULPS, Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza.

Questi articoli dettano i requisiti e le condizioni per il rilascio o il rinnovo del porto d’armi. Le notti degli appassionati, tranquille fino a luglio, sono state scosse dalla circolare del 2017, che ha reso più stringenti le condizioni per rinnovi e rilasci di porto, e così tantissimi si son visti improvvisamente negare il proprio hobby.

Partiamo dal principio. L’articolo 11 del TULPS nega il porto d’armi a chi ha avuto condanne a reclusione superiore a tre anni e non ha avuto il beneficio della riabilitazione, oppure è sottoposto a misure di sicurezza oppure è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Per l’articolo 43 invece, il porto non può essere conceduto, perciò dopo una valutazione e non in modo automatico: a chi ha avuto condanne per delitti non colposi con violenza, oppure furto, rapina, estorsione, sequestro di persona o scopo di rapina o di estorsione; a chi ha avuto condanna a reclusione per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico; a chi ha avuto condanne per porto abusivo di armi. Infine, l’ultimo comma di questo articolo, stabilisce che il porto può essere rifiutato anche ai condannati per delitto diverso dagli ultimi menzionati e a chi non può provare la propria buona condotta né dà affidamento di non abusare di armi.

La circolare che abbiamo citato, aveva eliminato la possibilità che si potesse valutare la condotta del soggetto richiedente porto. Di fatti stabilì un automatico rifiuto nel concedere il porto d’armi nei casi dettati dal’articolo 43, e solo nei casi diversi, come espresso nell’ultimo comma, poteva farsi una valutazione sulla possibilità di rilascio del porto.

Risultato? Molti si son visti rigettare la richiesta o il rinnovo di porto, fino al giorno prima sempre conceduta, a causa di vecchie condanne, già scontate, e per le quali si era ottenuta anche la riabilitazione. Un paradosso!

La recentissima riforma del TULPS, in vigore da venerdì 14 settembre 2018 e contenuta nel decreto legislativo n. 104 del 10 agosto 2018, cambia di nuovo le carte in tavola a “nostro” favore. Di fatto viene spazzata via la circolare del 2017 con l’aggiunta di poche parole. L’ultimo comma dell’art. 43 ora recita:

“la licenza può essere ricusata (rifiutata) ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione (parte aggiunta), ai condannati per delitto diverso dai quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare di armi.”

Ciò significa che è data possibilità ai condannati e riabilitati, anche nel caso di rigetto di una nuova richiesta o di rinnovo del porto d’armi, di provare la propria buona condotta, e ottenere perciò l’agognato porto d’armi.

Una novità importante, passata in sordina, che farà felici i tanti appassionati, soprattutto quelli che dopo anni, o addirittura decenni, di tranquilli rinnovi del proprio porto d’armi, d’un tratto hanno ricevuto un “no” apparentemente ingiustificato.

Chi ultimamente ha o ha avuto problemi col rinnovo del porto d’armi può essere incappato proprio in questa vicenda, si consiglia quindi di affidarsi a un legale.

Alessandro Pasquale Lippi

Autore

2022-03-20

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