ABBANOA, CONGUAGLI REGOLATORI, NON SONO DOVUTI

Dovranno in concreto escludersi i conguagli regolatori utilizzati per allocare sull’utenza errori di gestione o di previsione collegati alla generale rischiosità del servizio idrico integrato.

Il Tribunale di Nuoro, con la sentenza n. 253/2023 del 10 maggio 2023, immediatamente esecutiva, ha ritenuto illegittima la pretesa del pagamento dei conguagli regolatori addebitati agli utenti.

L’importanza della pronuncia del giudice nuorese risiede nell’aver statuito che il recupero dei costi a titolo di conguagli regolatori non può essere volto a scaricare sugli utenti ogni deficit di bilancio del gestore. In tale illegittima evenienza, infatti, l’Ente incaricato della gestione finirebbe per azzerare del tutto il rischio imprenditoriale, trasferendolo al consumatore. Potranno, viceversa, essere imposti retroattivamente costi legati da nesso di corrispettività e pertinenti al servizio idrico reso, imprevedibili al momento dell’erogazione e non derivanti da errori o inefficienze di gestione o da errore di previsione. La prova della giustificazione dei costi pretesi grava sull’Ente di gestione. Nel caso di specie, Abbanoa S.p.A. non ha in alcun modo allegato, tanto meno provato, la natura imprevedibile dei costi al momento dell’erogazione, causa per cui la richiesta di pagamento dei conguagli nei confronti degli utenti non è legittima.

Questa in sostanza la motivazione di fondo con la quale il giudice ha accolto l’azione inibitoria proposta da Adiconsum Sardegna – Associazione a difesa dei Consumatori e Ambiente – a tutela degli interessi collettivi degli utenti del servizio idrico della Regione Sardegna, e ordinato ad Abbanoa S.p.A. di astenersi immediatamente dal chiedere agli utenti del servizio idrico integrato il pagamento di somme a titolo di “conguaglio partite pregresse 2005-2011” e di cessare ogni attività di riscossione connessa.

Quella del Tribunale di Nuoro parrebbe una sentenza, sul piano processuale, quasi blindata, in quanto nel giudizio di appello, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., non possono proporsi domande ed eccezioni nuove, non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte appellante dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Per effetto di tale divieto, il processo si svolge essenzialmente “sulle carte” e senza una nuova istruttoria, che sfocia in una nuova sentenza che sostituisce quella di primo grado (effetto sostitutivo della sentenza di appello).

Considerati gli interessi in giuoco, resta comunque quasi certa la probabilità che Abbanoa S.p.A. impugni la sentenza di primo grado, al solo fine di ottenere, stante l’effetto devolutivo dell’appello, il riesame delle questioni analizzate nel processo di primo grado (revisioprioris instantiae del giudizio di appello), che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore, nei limiti del gravame o dei gravami proposti dalle parti (tantumdevolutumquantumappellatum).

Ora, non è dato ancora sapere se Abbanoa S.p.A. abbia o meno proposto appello, in ogni caso, se la sentenza produce effetti diretti e immediati per quegli utenti che, su consiglio di Adiconsum, non hanno pagato il conguaglio, la decisione del giudice nuorese, sempre secondo Adiconsum, sarebbe idonea a produrre effetti indiretti, anche per chi invece il conguaglio l’ha pagato.

Esaminiamo, in estrema sintesi, alcuni dei passaggi più salienti e significativi della sentenza.

Non può dubitarsi, scrive il giudice nuorese, che la previsione della componente di tariffa relativa ai conguagli, nell’ottica di assicurare la

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio sostenuti negli anni precedenti e sulla base del principio di derivazione comunitaria del recupero integrale dei costi (full cost recovery), sia legittima. Si tratta di una “nuova” componente (di tariffa) volta a superare – nel rispetto del principio del recupero integrale dei costi (full cost ricovery) e dell’equilibrio economico finanziario del Gestore

il disallineamento tra costi ammissibili previsionali e costi ammissibili effettivi, verificatosi in un determinato periodo. (Cfr. Cassazione Civile Sezioni Unite Ordinanza n. 4079/2023).

Tale previsione, tuttavia, incontra necessariamente dei limiti, correlati all’equilibrio delle prestazioni corrispettive del singolo contratto di utenza.

Con riferimento alla tariffa del servizio idrico sardo, osserva il Tribunale di Nuoro, la Corte di Cassazione ha precisato che “in tema di servizi idrici integrati, il gestore può richiedere all’utente, a titolo di conguaglio, il recupero dei costi sostenuti “ora per allora” solo in relazione ai costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell’erogazione e fatturazione” (così Cassazione Civile Ordinanze nn. 5492/2023, 5127/2023 e 2967/2023).

Il recupero deve, pertanto, ritenersi legittimo soltanto quando finalizzato al recupero di costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell’erogazione e della fatturazione del servizio; di contro “deve escludersi la legittimità della pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlati né correlabili con il servizio offerto…”.

In conclusione, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, richiamata nella sentenza in commento, il principio di recupero dei costi consente di <> (Cass. n. 5492/2023), e graverà sull’Ente gestore del servizio idrico l’onere di dimostrare l’imprevedibilità del costo di cui si chiede retroattivamente il recupero agli utenti, così come la sua pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto (Cassazione Sezioni Unite del 30.10.2001 e Cass. n. 5127/2023).

Nel caso di specie, afferma il giudice nuorese, Abbanoa S.p.A. non ha in alcun modo allegato, tanto meno provato, l’esistenza di quei fatti (sopra riferiti) che la Corte di Cassazione eleva a presupposti elementi costitutivi della pretesa e non può pertanto ritenersi legittima la pretesa del pagamento dei conguagli.

Al contrario, conclude il Tribunale di Nuoro, nell’approvare la quantificazione dei conguagli e il riconoscimento dei conguagli relativi alle partite pregresse ante 2012, pari a 106,71M€, Abbanoa S.p.A. ha fatto esclusivamente riferimento ai ricavi ottenuti a consuntivo dal gestore, alle sopravvenienze passive accertate dal gestore nei bilanci 2010, 2011 e 2012. Nel presente giudizio Abbanoa S.p.A. – lungi dall’esporre le cause delle passività allegate alla delibera di quantificazione (…).

Queste, in estrema sintesi, le motivazioni della sentenza emessa dal Tribunale di Nuoro, con la quale, in accoglimento dell’azione inibitoria presentata da Adiconsum Sardegna (Associazione a difesa dei Consumatori e Ambiente), a tutela degli interessi collettivi degli utenti del servizio idrico della Regione Sardegna, ha ordinato ad Abbanoa S.p.A. di astenersi immediatamente dal chiedere ai clienti-utenti del servizio idrico integrato il pagamento di somme a titolo di “conguaglio partite pregresse 2005-2011” e di cessare ogni attività di riscossione connessa.

Autore

  • Giuseppe Speranza

    avvocato civilista dal 2000. Mediatore civile commerciale e iscritto all'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori. è stato giudice onorario presso il Tribunale civile di Cagliari Sezione distaccata di Sanluri. Ha collaborato per la Rivista Giuridica Sarda diretta dal Prof. Avv. Angelo Luminoso. Collabora per la rivista La Testata.it dal mese di febbraio 2023 dove è autore della rubrica “Diritto & Società”.

2023-06-02