Al via la nuova volontaria giurisdizione attribuita ai notai

Dal 28 febbraio è entrata in vigore, in sordina, anche un’altra riforma: l’attribuzione ai notai della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione.

Il legislatore ha attribuito anche ai notai la competenza, concorrente a quella del giudice tutelare, in materia di autorizzazioni relative agli affari non contenziosi di volontaria giurisdizione.

Il legislatore, salvo poche eccezioni che saranno elencate in seguito, in cui rimane competente in via esclusiva l’autorità giudiziaria, lascia quindi libere le parti di rivolgersi, alternativamente, o al notaio o al giudice.

Rivolgendosi al notaio, scelto dalle parti, o per il tramite di procuratore legale, sarà possibile chiedere e ottenere in modo più celere (ma certamente più oneroso) le autorizzazioni indispensabili per sottoscrivere atti pubblici o scritture private autenticate in cui interviene un minore, un interdetto,un inabilitato o un beneficiario dell’amministrazione di sostegno. Lo stesso dicasi quando l’oggetto dell’autorizzazione è un bene ereditario.

è quanto dispone l’art. 21 del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 entrato in vigore il 28 febbraio 2023.

Esaminiamo insieme più nel dettaglio la norma.

Le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture

private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale (avvocato o rappresentante legale muniti di delega), dal notaio rogante.

Per la scelta del notaio non sorgono questioni di competenza territoriale che sorgerebbero, invece, ove il richiedente si rivolgesse al Tribunale, necessariamente quello del luogo dove ha la residenza o il domicilio la persona nel cui interesse il provvedimento è richiesto.

Unico limite imposto dal legislatore è rappresentato dal fatto che il notaio al quale ci si rivolge per il rilascio dell’autorizzazione sia il medesimo che stipula l’atto (notaio rogante).

La norma prevede che il notaio possa farsi assistere da consulenti, ed assumere informazioni, senza formalità, presso il coniuge, i parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, del minore o del soggetto sottoposto a misura di protezione, o, nel caso di beni ereditari, presso gli altri chiamati alla eredità e i creditori risultanti dall’inventario,

se redatto.

Se l’istanza di autorizzazione a vendere riguarda, invece, l’oggetto di un legato di specie, ai sensi dell’art. 747 quarto comma del c.p.c., deve essere sentito anche il legatario.

Ove, inoltre, per effetto della stipula dell’atto debba essere riscosso un corrispettivo nell’interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio, nell’atto di autorizzazione, determina le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo.

Il notaio rogante concede l’autorizzazione in forma scritta e motivata, ma non redatta in forma autentica.

Il notaio può anche adottare un provvedimento di diniego e quindi rifiutare il rilascio della autorizzazione richiesta. Anche in tal caso si ritiene che il provvedimento di diniego debba essere motivato. Il richiedente potrà allora rivolgersi ad altro notaio o, in alternativa, direttamente alla competente autorità giudiziaria.

L’autorizzazione è trasmessa, a cura del notaio, anche ai fini dell’assolvimento delle formalità pubblicitarie, alla cancelleria del Tribunale che sarebbe stato altrimenti competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale, al Pubblico Ministero presso il medesimo Tribunale e alla parte istante.

Il provvedimento autorizzativo può essere impugnato dalle parti e dal Pubblico Ministero mediante reclamo innanzi al Tribunale territorialmente competente secondo le norme del codice di procedura civile applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale.

Il provvedimento autorizzativo, inoltre, può essere in ogni tempo modificato o revocato in via esclusiva dal giudice tutelare con provvedimento motivato, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.

Una breve criticità sul punto. La norma in commento non prevede l’obbligo del notaio di trasmettere alla cancelleria del Tribunale e al Pubblico Ministero il provvedimento di diniego.

La norma non prevede, inoltre, l’impugnabilità mediante reclamo del provvedimento di diniego, di modifica e di revoca da parte del richiedente e del Pubblico Ministero davanti alla competente autorità giudiziaria. Lacuna di dubbia legittimità costituzionale.

A parere di chi scrive, l’obbligo del notaio di trasmettere il provvedimento autorizzativo alla competente cancelleria del Tribunale e al Pubblico Ministero, formalità espressamente prevista dall’art. 21 quarto comma in commento, dovrebbe essere esteso anche al provvedimento di diniego.

E ciò per evidenti ragioni pratiche e di buon senso, prima ancora che giuridiche.

Il richiedente, che si è visto negare dal notaio la richiesta di autorizzazione, potrebbe, per perseguire interessi propri e non della persona nell’interesse della quale il provvedimento autorizzativo è richiesto, rivolgersi ad un altro professionista pubblico ufficiale (meno attento), o, in alternativa, rivolgersi direttamente alla competente autorità giudiziaria e ottenere (con più fortuna) il provvedimento autorizzativo, senza che il notaio, il Tribunale e il Pubblico ministero siano preventivamente venuti a conoscenza del precedente provvedimento di diniego e, soprattutto, delle motivazioni che hanno indotto il professionista pubblico ufficiale ad adottare un provvedimento di diniego.

Sarebbe, inoltre, opportuno, salvo parere contrario del Garante per la protezione dei dati personali, creare un “fascicolo” direttamente accessibile al Pubblico Ministero, al giudice tutelare, al giudice del reclamo e al notaio rogante all’uopo preventivamente autorizzato dalle autorità competenti, che contenga tutte le informazioni, i documenti, le domande di autorizzazione richieste nell’interesse del minore o del soggetto sottoposto a misura di protezione, nonché tutti i relativi provvedimenti adottati dal notaio incaricato e dall’autorità giudiziaria.

Proseguendo nella disamina della norma in commento, essa prevede, inoltre, che finché il giudice del reclamo non decide, l’atto (autorizzato) non può essere stipulato dal notaio rogante, pertanto, il reclamo dovrebbe avere effetto sospensivo e il provvedimento autorizzativo non produrre alcun effetto.

Le autorizzazioni, prosegue la norma, acquistano efficacia decorsi venti giorni dalle notificazioni e comunicazioni senza che sia stato proposto reclamo.

Il notaio non può concedere la provvisoria esecuzione al provvedimento autorizzativo. Essa può essere richiesta e concessa invece in via esclusiva dall’autorità giudiziaria.

Restano riservate sempre in via esclusiva all’autorità giudiziaria, in particolare al giudice tutelare, le autorizzazioni per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonché per la continuazione dell’impresa commerciale.

A norma delle disposizioni transitorie, l’art. 21 del Decreto legislativo n. 149/2022 in commento, ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023, anticipato al 28 febbraio 2023, e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, mentre ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023, anticipato al 28 febbraio 2023, si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Autore

  • Giuseppe Speranza

    avvocato civilista dal 2000. Mediatore civile commerciale e iscritto all'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori. è stato giudice onorario presso il Tribunale civile di Cagliari Sezione distaccata di Sanluri. Ha collaborato per la Rivista Giuridica Sarda diretta dal Prof. Avv. Angelo Luminoso. Collabora per la rivista La Testata.it dal mese di febbraio 2023 dove è autore della rubrica “Diritto & Società”.

2023-03-02

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