è in vigore dal 30 settembre il nuovo decreto energia – Decreto legge n. 131/2023 – approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 25 settembre e pubblicato in Gazzetta ufficiale, serie 228/2023, venerdì 29 settembre.
Il decreto si compone di tre Capi e otto articoli e contiene misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale (artt. 1, 2 e 3), misure in materia di versamenti fiscali (art. 4) e, infine, misure a tutela del risparmio e della continuità aziendale e del potenziamento delle attività di valutazione della spesa pubblica (artt. 5, 6 e 7), oltre le disposizioni finali contenute nell’art. 8.
Ci occuperemo in questa sede della prima parte del decreto che più riguarda il cittadino, più segnatamente le famiglie a basso reddito e le imprese.
A sostegno delle famiglie e dei nuclei familiari economicamente più disagiati, il decreto prevede misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. L’articolo 1 del decreto prevede, per ciascuna tipologia di cliente disagiato, la riduzione della spesa per l’energia elettrica a favore dei nuclei familiari con Isee fino a 15mila euro o fino a 30mila euro se con 4 figli o con familiari in condizioni di salute gravi. Al fine di contenere, per il quarto trimestre 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, il decreto prevede, inoltre, l’azzeramento, per il medesimo trimestre, delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale. Inoltre, il decreto prevede che le somministrazioni di gas metano destinato per uso civile e per uso industriale, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi riferibili all’ultimo trimestre 2023, sono assoggettate all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) del 5%. Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili sempre all’ultimo trimestre 2023.
L’aliquota IVA ridotta al 5% si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia.
Il comma 8 dell’art. 1 del decreto in commento prevede, infine, che ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico e gas è riconosciuto, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, un contributo straordinario, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare.
Al fine di sostenere il potere d’acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell’incremento del costo del carburante, l’art. 2 del decreto in esame prevede che ai beneficiari della social card, con Isee fino a 15mila euro, è riconosciuto, per ogni singolo nucleo familiare, un ulteriore contributo finalizzato all’acquisto, non solo di beni alimentari di prima necessità, ma anche di carburanti o, in alternativa a quest’ultimi, di abbonamenti per i mezzi di trasporto pubblico locale.
Il comma 5 dell’art. 2 del decreto prevede, infine, per l’anno accademico 2023/2024, l’aumento del fondo integrativo destinato alla corresponsione delle borse di studio per l’accesso alla formazione superiore.
A sostegno delle imprese, l’articolo 3 del decreto modifica il regime delle agevolazioni fiscali a favore dei soggetti a forte consumo di energia elettrica (cosiddette “imprese energivore”).
Per quanto concerne le misure in materia di versamenti fiscali, l’articolo 4 del decreto prevede che i contribuenti che dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 abbiano commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, possono sanare la loro posizione avvalendosi del ravvedimento operoso entro il 15 dicembre 2023 anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023.