Il Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’interno ha pubblicato, sul proprio sito web, il documento “Donne vittime di violenza”, in cui vengono esaminati i dati riguardanti i c.d. reati spia della violenza di genere ovvero quei delitti che, essendo espressione di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, diretta contro una donna in quanto tale, sono indicatori di violenza di genere (atti persecutori, maltrattamenti contro familiari e conviventi e violenze sessuali). Dai dati messi a confronto si rileva un tendenziale incremento per tutte le fattispecie criminose in esame. L’incidenza delle vittime di sesso femminile sul totale delle vittime si mantiene pressoché costante, attestandosi intorno al 75% per gli atti persecutori, mentre presenta valori oscillanti tra l’81 e l’83% per i maltrattamenti contro familiari e conviventi e tra il 91 e il 93% per le violenze sessuali.
Il fenomeno, tuttavia, come viene sottolineato nel report, è più ampio rispetto a quello che emerge, ed è difficile da definire nelle sue esatte dimensioni visto che, nella maggior parte dei casi, si tratta di condotte di rilevanza penale poste in essere nel contesto familiare in concomitanza di altre condotte lesive, anche reiterate, quali violenze, maltrattamenti e lesioni. Il report contiene anche una dettagliata indagine circa la diffusione geografica di tali reati. Le regioni in cui si registra l’incidenza maggiore di atti persecutori e maltrattamenti sono Sicilia e Campania, mentre per le violenze sessuali l’incidenza maggiore si registra in Emilia Romagna e Liguria.
Cornice di riferimento per le norme internazionali, europee e nazionali in questa materia è la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, nota anche come Convenzione di Istanbul, approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 7 aprile 2011, e ratificata dall’Italia il 19 giugno 2013. È il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza, oltre a contenere una definizione di “genere”.
Essa definisce la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione. Il trattato stabilisce una serie di delitti caratterizzati da violenza contro le donne, tra i quali: la violenza psicologica; gli atti persecutori – stalking; la violenza fisica; la violenza sessuale, compreso lo stupro; il matrimonio forzato; le mutilazioni genitali femminili; l’aborto forzato; la sterilizzazione forzata e le molestie sessuali.
La convenzione condanna inoltre i delitti legati all’onore e attribuisce la responsabilità agli Stati se non rispondono adeguatamente a tale forma di violenza.
Il diritto delle donne di vivere libere dalla violenza è sancito anche da altri accordi internazionali quali la Convenzione
sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (1979) e la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione della violenza contro le donne (1993).
Dopo la ratifica dell’Italia della Convenzione di Istanbul (legge n. 77 del 2013), il provvedimento che più ha inciso nel contrasto alla violenza di genere è la legge n. 69 del 2019 (c.d. codice rosso), che ha rafforzato le tutele processuali delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica, ha introdotto alcuni nuovi reati nel codice penale (tra cui il delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, quello di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e quello di costrizione o induzione al matrimonio), ed aumentato le pene previste per i reati che più frequentemente sono commessi contro vittime di genere femminile (maltrattamenti, atti persecutori, violenza sessuale).
Anche la legge di riforma del processo penale (legge n. 134 del 2021) ha previsto un’estensione delle tutele per le vittime di violenza domestica e di genere, mentre la legge n. 53 del 2022 ha potenziato la raccolta di dati statistici sulla violenza di genere attraverso un maggiore coordinamento di tutti i soggetti coinvolti.
Nella odierna legislatura, sono state approvate la legge n. 168 del 2023, che ha apportato incisive modifiche ai codici penale, di procedura penale, delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e ad alcune leggi speciali al fine di rendere maggiormente efficace l’impianto delle misure di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne; la legge n. 122 del 2023, che interviene su uno degli aspetti caratterizzanti la procedura da seguire nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere, ovvero l’obbligo per il pubblico ministero (P.M.) di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, con la previsione che, qualora il P.M. non abbia rispettato il suddetto termine, il procuratore della Repubblica possa revocare l’assegnazione del procedimento al magistrato designato ed assumere senza ritardo le informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell’ufficio. Altra legge approvata nella odierna legislatura è la n. 12 del 2023, che prevede l’istituzione di una Commissione bicamerale d’inchiesta sul femminicidio, e su ogni forma di violenza di genere, costituita nella seduta del 26 luglio 2023.
Nel dettaglio, la Commissione bicamerale d’inchiesta sul femminicidio, ha il compito di:
– svolgere indagini sulle reali dimensioni e cause del femminicidio e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere;
– monitorare la concreta attuazione della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
– accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente in materia al fine di una sua eventuale revisione; – accertare il livello di attenzione e la capacità di intervento delle autorità e delle amministrazioni pubbliche competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza; – verificare la realizzazione di progetti educativi nelle scuole;
– proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo per realizzare adeguata prevenzione e contrasto ad ogni forma di violenza di genere nonché per tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti;
– monitorare il lavoro svolto dai centri antiviolenza operanti sul territorio, ivi compresi i centri di riabilitazione per uomini maltrattanti, e l’effettiva applicazione da parte delle Regioni del Piano antiviolenza e delle linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle vittime di violenza;
– verificare l’effettiva destinazione delle risorse stanziate dal decreto-legge n. 93 del 2013 e dalle leggi di stabilità e di bilancio alle strutture che si occupano di violenza di genere e fare in modo che siano assicurati finanziamenti certi e stabili al fine di evitarne la chiusura.
L’8 marzo 2022 la Commissione europea, adeguandosi ai principi ispiratori e alle finalità della Convenzione di Istanbul e alle norme ivi contenute, ha proposto una nuova direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, che mira a garantire in tutta l’UE un livello di protezione minimo da tale violenza.
La nuova direttiva prevede i seguenti delitti nell’UE: 1) mutilazione genitale femminile; 2) matrimonio forzato; 3) stalking online; 4) molestie online; 5) condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato; 6) istigazione all’odio o alla violenza online.
Il 6 febbraio 2024 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo su questa direttiva, che costituisce il primo atto legislativo dell’UE sulla violenza contro le donne. Una volta adottata, la nuova direttiva armonizzerà le sanzioni e i termini di prescrizione per tali reati.
Le mutilazioni genitali femminili, ad esempio, saranno punibili in tutti gli Stati membri con una pena massima di almeno 5 anni di reclusione.