Il punto sulla violenza contro le donne 

Il Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero  dell’interno ha pubblicato, sul proprio sito web, il documento  “Donne vittime di violenza”, in cui vengono esaminati i dati  riguardanti i c.d. reati spia della violenza di genere ovvero quei  delitti che, essendo espressione di violenza fisica, sessuale,  psicologica o economica, diretta contro una donna in quanto tale,  sono indicatori di violenza di genere (atti persecutori,  maltrattamenti contro familiari e conviventi e violenze sessuali).  Dai dati messi a confronto si rileva un tendenziale incremento per  tutte le fattispecie criminose in esame. L’incidenza delle vittime  di sesso femminile sul totale delle vittime si mantiene pressoché  costante, attestandosi intorno al 75% per gli atti persecutori,  mentre presenta valori oscillanti tra l’81 e l’83% per i  maltrattamenti contro familiari e conviventi e tra il 91 e il 93%  per le violenze sessuali.  

Il fenomeno, tuttavia, come viene sottolineato nel report, è più  ampio rispetto a quello che emerge, ed è difficile da definire  nelle sue esatte dimensioni visto che, nella maggior parte dei  casi, si tratta di condotte di rilevanza penale poste in essere  nel contesto familiare in concomitanza di altre condotte lesive,  anche reiterate, quali violenze, maltrattamenti e lesioni.  Il report contiene anche una dettagliata indagine circa la  diffusione geografica di tali reati. Le regioni in cui si registra  l’incidenza maggiore di atti persecutori e maltrattamenti sono  Sicilia e Campania, mentre per le violenze sessuali l’incidenza  maggiore si registra in Emilia Romagna e Liguria.  

Cornice di riferimento per le norme internazionali, europee e  nazionali in questa materia è la Convenzione del Consiglio  d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le  donne e la violenza domestica, nota anche come Convenzione di  Istanbul, approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio  d’Europa il 7 aprile 2011, e ratificata dall’Italia il 19 giugno  2013. È il primo strumento internazionale giuridicamente  vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le  donne contro qualsiasi forma di violenza, oltre a contenere una  definizione di “genere”.  

Essa definisce la violenza contro le donne come una violazione dei  diritti umani e una forma di discriminazione. Il trattato  stabilisce una serie di delitti caratterizzati da violenza contro  le donne, tra i quali: la violenza psicologica; gli atti  persecutori – stalking; la violenza fisica; la violenza sessuale,  compreso lo stupro; il matrimonio forzato; le mutilazioni genitali  femminili; l’aborto forzato; la sterilizzazione forzata e le  molestie sessuali.  

La convenzione condanna inoltre i delitti legati all’onore e  attribuisce la responsabilità agli Stati se non rispondono  adeguatamente a tale forma di violenza.  

Il diritto delle donne di vivere libere dalla violenza è sancito  anche da altri accordi internazionali quali la Convenzione 

sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti  della donna (1979) e la Dichiarazione delle Nazioni Unite  sull’eliminazione della violenza contro le donne (1993).  

Dopo la ratifica dell’Italia della Convenzione di Istanbul (legge  n. 77 del 2013), il provvedimento che più ha inciso nel contrasto  alla violenza di genere è la legge n. 69 del 2019 (c.d. codice  rosso), che ha rafforzato le tutele processuali delle vittime di  reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza  sessuale e domestica, ha introdotto alcuni nuovi reati nel codice  penale (tra cui il delitto di deformazione dell’aspetto della  persona mediante lesioni permanenti al viso, quello di diffusione  illecita di immagini o video sessualmente espliciti e quello  di costrizione o induzione al matrimonio), ed aumentato le pene  previste per i reati che più frequentemente sono commessi contro  vittime di genere femminile (maltrattamenti, atti persecutori,  violenza sessuale).  

Anche la legge di riforma del processo penale (legge n. 134 del  2021) ha previsto un’estensione delle tutele per le vittime di  violenza domestica e di genere, mentre la legge n. 53 del 2022 ha  potenziato la raccolta di dati statistici sulla violenza di genere  attraverso un maggiore coordinamento di tutti i soggetti  coinvolti.  

Nella odierna legislatura, sono state approvate la legge n. 168  del 2023, che ha apportato incisive modifiche ai codici penale, di  procedura penale, delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione e ad alcune leggi speciali al fine di rendere  maggiormente efficace l’impianto delle misure di prevenzione e  contrasto alla violenza sulle donne; la legge n. 122 del 2023, che  interviene su uno degli aspetti caratterizzanti la procedura da  seguire nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di  genere, ovvero l’obbligo per il pubblico ministero (P.M.) di  assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato  i fatti di reato entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di  reato, con la previsione che, qualora il P.M. non abbia rispettato  il suddetto termine, il procuratore della Repubblica  possa revocare l’assegnazione del procedimento al magistrato  designato ed assumere senza ritardo le informazioni dalla persona  offesa o da chi ha presentato denuncia direttamente o mediante  assegnazione a un altro magistrato dell’ufficio. Altra legge  approvata nella odierna legislatura è la n. 12 del 2023, che  prevede l’istituzione di una Commissione bicamerale d’inchiesta  sul femminicidio, e su ogni forma di violenza di genere,  costituita nella seduta del 26 luglio 2023.  

Nel dettaglio, la Commissione bicamerale d’inchiesta sul  femminicidio, ha il compito di:  

– svolgere indagini sulle reali dimensioni e cause del  femminicidio e, più in generale, di ogni forma di violenza di  genere;  

– monitorare la concreta attuazione della Convenzione di  Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei  confronti delle donne e la violenza domestica; 

– accertare le possibili incongruità e carenze della normativa  vigente in materia al fine di una sua eventuale revisione;  – accertare il livello di attenzione e la capacità di  intervento delle autorità e delle amministrazioni pubbliche  competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza;  – verificare la realizzazione di progetti educativi nelle  scuole;  

– proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo  per realizzare adeguata prevenzione e contrasto ad ogni forma di  violenza di genere nonché per tutelare la vittima della violenza e  gli eventuali minori coinvolti;  

– monitorare il lavoro svolto dai centri antiviolenza operanti  sul territorio, ivi compresi i centri di riabilitazione per uomini  maltrattanti, e l’effettiva applicazione da parte delle Regioni  del Piano antiviolenza e delle linee guida nazionali per le  aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza  socio-sanitaria alle vittime di violenza;  

– verificare l’effettiva destinazione delle risorse stanziate  dal decreto-legge n. 93 del 2013 e dalle leggi di stabilità e di  bilancio alle strutture che si occupano di violenza di genere e  fare in modo che siano assicurati finanziamenti certi e stabili al  fine di evitarne la chiusura.  

L’8 marzo 2022 la Commissione europea, adeguandosi ai principi  ispiratori e alle finalità della Convenzione di Istanbul e alle  norme ivi contenute, ha proposto una nuova direttiva sulla lotta  alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, che mira  a garantire in tutta l’UE un livello di protezione minimo da tale  violenza.  

La nuova direttiva prevede i seguenti delitti nell’UE: 1)  mutilazione genitale femminile; 2) matrimonio forzato; 3) stalking  online; 4) molestie online; 5) condivisione non consensuale di  materiale intimo o manipolato; 6) istigazione all’odio o alla  violenza online.  

Il 6 febbraio 2024 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno  raggiunto un accordo su questa direttiva, che costituisce il primo  atto legislativo dell’UE sulla violenza contro le donne.  Una volta adottata, la nuova direttiva armonizzerà le sanzioni e i  termini di prescrizione per tali reati.  

Le mutilazioni genitali femminili, ad esempio, saranno punibili in  tutti gli Stati membri con una pena massima di almeno 5 anni di  reclusione.  

Autore

  • avvocato civilista dal 2000. Mediatore civile commerciale e iscritto all'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori. è stato giudice onorario presso il Tribunale civile di Cagliari Sezione distaccata di Sanluri. Ha collaborato per la Rivista Giuridica Sarda diretta dal Prof. Avv. Angelo Luminoso. Collabora per la rivista La Testata.it dal mese di febbraio 2023 dove è autore della rubrica “Diritto & Società”.

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2024-05-08

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