La Camera dei deputati, nella seduta del 19 giugno 2024, con 172 voti a favore, 99 contrari e un astenuto, ha approvato in via definitiva il disegno di legge d’iniziativa governativa sull’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario.
La legge, promulgata il 26 giugno u.s., si compone di 11 articoli ed è attuativa del Titolo V della costituzione, più segnatamente dell’art. 116 comma 3 della costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001.
La legge definisce i princìpi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra Stato e Regione.
La norma stabilisce altresì il principio secondo cui l’attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme di autonomia, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), ivi inclusi quelli connessi alle funzioni fondamentali degli enti locali. Tali livelli indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi i predetti diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale.
Le intese fra Stato e Regione per il riconoscimento dell’autonomia L’articolo 2 disciplina il procedimento di approvazione delle “intese” fra Stato e Regione. La norma prevede che l’atto di iniziativa sia deliberato dalla Regione interessata, sentiti gli enti locali. L’iniziativa di ciascuna Regione può riguardare la richiesta di autonomia in una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni. Il Governo avvia quindi un negoziato con la Regione per la definizione di uno schema di intesa preliminare. Con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai LEP, il negoziato è svolto per ciascuna materia o ambito di materia. Lo schema di intesa preliminare tra Stato e Regione è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e trasmesso alla Conferenza unificata per un parere non vincolante, nonché immediatamente inviato alle Camere per l’esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, anch’essi non vincolanti.
Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, valutati il parere della Conferenza unificata e gli atti di indirizzo delle Camere, predispone lo schema di intesa definitivo e lo trasmette alla
Regione interessata, che lo approva previa consultazione degli enti locali interessati.
Lo schema di intesa definitivo, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è deliberato dal Consiglio dei ministri il quale, con lo schema di intesa definitivo, delibera un disegno di legge di approvazione dell’intesa. Il disegno di legge, cui è allegata l’intesa definitiva, è immediatamente trasmesso alle Camere per la deliberazione che, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, lo approvano a maggioranza assoluta dei componenti (legge c.d. rinforzata).
Le intese devono indicare anche la loro durata (articolo 7), che non può comunque essere superiore a dieci anni, alla scadenza dei quali, l’intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata almeno un anno prima della scadenza.
Con le medesime modalità previste per la loro conclusione, le intese possono essere modificate su iniziativa dello Stato o della Regione interessata. Ciascuna intesa potrà inoltre prevedere i casi e le modalità con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia. Inoltre, la cessazione dell’intesa può essere sempre deliberata in caso di esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e della solidarietà sociale, conseguenti alla mancata osservanza, imputabile alla Regione, dell’obbligo di garantire i LEP.
Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) Punto centrale della legge è la previa determinazione, per l’intero territorio nazionale, dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), e i corrispondenti fabbisogni finanziari e costi standard.
L’attribuzione alle Regioni ordinarie delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia è stata espressamente subordinata alla previa determinazione dei relativi LEP, che costituisce passaggio necessario affinché si possa procedere alla stipula delle intese tra lo Stato e le singole Regioni per la realizzazione della loro autonomia differenziata. A tal fine, la legge contiene una delega al Governo ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per l’individuazione dei LEP, i cui schemi sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. La legge individua altresì 14 seguenti materie o ambiti di materie in riferimento alle quali i predetti decreti legislativi dovranno provvedere alla determinazione dei LEP:
a) norme generali sull’istruzione;
b) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali; c) tutela e sicurezza del lavoro;
d) istruzione;
e) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
f) tutela della salute;
g) alimentazione;
h) ordinamento sportivo;
i) governo del territorio;
l) porti e aeroporti civili;
m) grandi reti di trasporto e di navigazione;
n) ordinamento della comunicazione;
o) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; p) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.
La legge demanda a tali decreti legislativi anche la determinazione delle procedure e delle modalità operative per il monitoraggio dell’effettiva garanzia in ciascuna Regione della erogazione dei LEP, in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell’utilizzo delle risorse, nonché della congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione. Si prevede, altresì, l’aggiornamento periodico dei LEP con D.P.C.M., anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti tecnici conseguenti al mutamento del contesto socioeconomico o dell’evoluzione della tecnologia.
Trasferimento delle funzioni
Il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP, può essere effettuato, secondo le singole intese, soltanto dopo la determinazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard.
Qualora dalla determinazione dei LEP derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si può procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie tese ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull’intero territorio nazionale, ivi comprese le Regioni che non hanno sottoscritto le intese, e ciò al fine di scongiurare disparità di trattamento tra le Regioni.
Attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali L’intesa stabilisce anche i criteri per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l’esercizio da parte della Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e su proposta di una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, disciplinata dall’intesa medesima.
L’intesa individua altresì le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale. Le funzioni trasferite alla Regione possono essere attribuite, a loro volta, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Città metropolitane dalla medesima Regione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie (articolo 6).
Monitoraggio
La Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, per ciascuna Regione interessata, procede annualmente alla valutazione dei costi derivanti dall’esercizio delle funzioni e dall’erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme di autonomia.
La Commissione provvede annualmente alla ricognizione dell’allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l’andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni. Qualora la suddetta ricognizione evidenzi uno scostamento, dettato o da un eccesso o da una carenza di risorse, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adotta, su proposta della Commissione paritetica, le necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione alle imposte erariali già definite, affinché la distribuzione della capacità di spesa fra tutte le regioni sia quella rispondente ai fabbisogni necessari a garantire i livelli essenziali delle prestazioni (Lep).
Spetta poi alla Corte dei Conti riferire annualmente alle Camere sui relativi controlli effettuati nell’ambito del regionalismo differenziato (articolo 8).
Disposizioni finanziarie e perequative
Le intese non possono pregiudicare l’entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all’attuazione dei LEP. È comunque garantita la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Al fine di garantire l’unità nazionale, nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell’insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del perseguimento delle ulteriori finalità, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, lo Stato promuove l’esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali nell’esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali, previa ricognizione delle risorse allo scopo disponibili.
Disposizioni transitorie e finali
Infine, l’articolo 11 prevede che la legge trovi applicazione nei confronti delle Regioni che abbiano già avviato il negoziato per il riconoscimento dell’autonomia differenziata, e nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.