Matrimonio non consumato. L’assegno di divorzio è dovuto

La non consumazione del matrimonio non fa venire meno l’esistenza e la validità dello stesso, ma è solo causa eventuale di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio).

Ai sensi dell’art. 3 n. 2 lettera f) della legge n. 898/70 (legge sul divorzio), lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può essere domandato da uno dei coniugi anche nei casi in cui il matrimonio non sia stato consumato, dopo che il giudice abbia, altresì, a causa della mancata consumazione, accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita, con la conseguenza che la mancata consumazione del matrimonio non incide sull’applicabilità della normativa vigente in materia di assegno di divorzio.

è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3645 del 7 febbraio 2023.

La causa trae origine da un ricorso presentato da un coniuge per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (divorzio) per mancata consumazione dello stesso.

Il Tribunale pronunziando con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio, statuiva a carico di un coniuge l’obbligo di versare all’altro, a titolo di assegno divorzile, l’importo mensile di euro 750,00.

Impugnata la sentenza davanti alla competente Corte d’Appello, i giudici dell’impugnazione, all’esito di una complessa e articolata attività istruttoria, nel riformare parzialmente la sentenza di primo grado, confermavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario per mancata consumazione dello stesso, ma riformavano la sentenza nella parte in cui il giudice aveva disposto a carico del coniuge l’obbligo di versare all’altro coniuge, a titolo di assegno di divorzio, l’importo mensile di euro 750,00, sul rilievo che il beneficiario dell’assegno divorzile aveva intrapreso da molti anni una stabile relazione di fatto extra coniugale che emergeva da una indagine investigativa commissionata dall’altro coniuge.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello veniva proposto ricorso per cassazione.

Soffermandoci limitatamente alla compatibilità dell’assegno divorzile allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio domandato da uno dei coniugi anche nei casi in cui il matrimonio non sia stato consumato, i giudici della Suprema Corte, con la sentenza in commento, hanno spiegato che “la non consumazione del matrimonio non incide di per sé sull’esistenza e sulla validità giuridica del matrimonio ma è solo causa di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, cosicché <<essa non tocca – di per sé – la validità e idoneità del matrimonio a produrre effetti sino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, né incide sull’applicabilità della normativa relativa all’assegno di divorzio>> (Cass. 9442/1998)”. Se nel diritto canonico, prosegue la Corte, la mancata unione sessuale costituisce una assoluta presunzione di assenza del sacramento del matrimonio, rendendolo nullo, nell’ordinamento giuridico italiano invece la mancata unione sessuale può solo concorrere a formare la presunzione alla mancanza di comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che resta il fondamento dell’istituto matrimoniale.

Ne consegue che, precisa la Corte di Cassazione con la sentenza in commento, “lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio per mancata consumazione dello stesso può operare solo in presenza del presupposto che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita a causa della mancata consumazione, e che l’accertamento che in tal senso abbia compiuto il giudice (di primo e secondo grado), costituisce un apprezzamento di merito insindacabile in Cassazione, se correttamente e adeguatamente motivato”.

Autore

  • avvocato civilista dal 2000. Mediatore civile commerciale e iscritto all'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori. è stato giudice onorario presso il Tribunale civile di Cagliari Sezione distaccata di Sanluri. Ha collaborato per la Rivista Giuridica Sarda diretta dal Prof. Avv. Angelo Luminoso. Collabora per la rivista La Testata.it dal mese di febbraio 2023 dove è autore della rubrica “Diritto & Società”.

    Visualizza tutti gli articoli
2023-03-14

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *