Approvato dal Consiglio dei ministri il disegno di legge che modifica il Codice della Strada. Il provvedimento prevede misure urgenti contro l’utilizzo di telefoni cellulari, il consumo di alcolici e stupefacenti, nuove norme in tema di autovelox, limitazioni per i neopatentati e l’obbligo di indossare il casco sui monopattini, che dovranno essere assicurati e targati.
Il disegno di legge, presentato dal vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ribattezzato “tolleranza zero”, si compone di quattro Titoli, ciascuno suddiviso per Capi, diciassette articoli e una legge delega che prevede l’emissioni di alcuni Decreti legislativi.
Si possono distinguere idealmente due sezioni: la prima, dedicata agli interventi più urgenti in materia di sicurezza stradale riguardante la micromobilità, la guida in sicurezza e i controlli sulla sosta degli autoveicoli; la seconda, invece, è tesa ad avviare una revisione organica del Codice della strada.
Esaminiamo in sintesi i punti della riforma.
Il Titolo I del disegno di legge interviene in materia di illeciti, sanzioni, formazione e controllo ed è articolato in tre Capi.
Il Capo I reca nuove disposizioni sulla “guida in stato di ebbrezza e dopo aver assunto sostanze stupefacenti”.
È prevista la sospensione e la revoca della patente fino a tre anni per chi guida sotto l’effetto dell’alcol. Le nuove regole prevedono, per chi è già stato condannato per guida in stato di ebbrezza, il divieto assoluto di assumere alcolici prima di mettersi al volante.
Il divieto di guidare con tasso fino a 0,5 g/l varrà per due o tre anni a seconda dei casi e si potrà guidare solo se sul veicolo sarà installato il sistema Alcolock, un dispositivo che impedisce l’avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero.
È punibile con il ritiro della patente, indipendentemente dallo stato di alterazione psicofisica, chiunque guidi dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. Quando gli agenti di polizia avranno fondato motivo di ritenere che un conducente abbia assunto stupefacenti, potranno effettuare un prelievo di saliva per accertare l’utilizzo di sostanze vietate. In caso di esito positivo gli agenti potranno ritirare la patente in attesa degli esami definitivi effettuati in laboratorio e successivamente imporre un divieto a un nuovo conseguimento del titolo di guida per tre anni.
Il Capo II, secondo la scheda tecnica del disegno di legge, ridefinisce la disciplina in materia di sospensione della patente di guida, con l’obiettivo di conferire maggiore deterrenza alle sanzioni previste per la violazione delle norme di comportamento alla guida. Il sistema basato sulla detrazione di punti sulla patente di guida in caso di illeciti, introdotto in Italia nel 2003, nei primi anni di vigenza sembra aver avuto effettiva efficacia deterrente, determinando una netta riduzione degli incidenti. Tuttavia, tali percentuali si sono progressivamente ridotte negli anni successivi, nonostante le statistiche mostrassero una consistente decurtazione del numero di punti dalla patente. Le ragioni della graduale perdita di efficacia del meccanismo sono da ricondursi principalmente al suo effetto finale, consistente nella mera revisione della patente di guida in caso di azzeramento del punteggio.
Il sistema, pertanto, viene riformato al fine di aumentarne l’efficacia deterrente e consentirne l’impiego non solo quale strumento di prevenzione, ma anche quale parametro di valutazione della condotta di ciascun conducente ai fini della personalizzazione delle sanzioni applicabili. Vediamo in concreto alcune applicazioni.
Chi guida utilizzando un telefono cellulare, per chiamate o messaggi, sarà sanzionato con una sospensione breve della patente di guida da 7 a 20 giorni a seconda dei punti rimasti sulla patente di guida. In particolare: 7 giorni di sospensione se si hanno dai 10 ai 19 punti, 15 giorni di sospensione da 1 a 9 punti, che raddoppiano salendo a 14 e 30 giorni nel caso in cui il conducente sia responsabile di un incidente stradale.
Il superamento, invece, dei limiti di velocità da 10 a 40 km/h comporterà, in alcuni casi, la mini-sospensione della patente. Lo schema prevede la decurtazione dei punti per i conducenti con più di 20 punti disponibili, che andrà ad aggiungersi alla sospensione del titolo di guida per 7 giorni per chi ha dai 10 ai 19 punti e per 15 giorni per chi ha da 1 a 9 punti, con la durata che raddoppierà in caso sinistro stradale. La mini-sospensione della patente si applicherà, con la stessa logica, anche per il mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso, la circolazione contromano, il mancato rispetto della precedenza, il sorpasso a destra e per il mancato uso della cintura di sicurezza o dei seggiolini per bambini o dei dispositivi antiabbandono.
L’articolo 5, modifica l’articolo 117, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di introdurre limitazioni per i neopatentati, estendendo da uno a tre anni per i neotitolari di patente di guida di categoria B, il divieto di guida di autoveicoli aventi una potenza specifica. Si tratta delle automobili con motore termico con potenza specifica superiore a 55 kW (75 CV) per tonnellata e/o con potenza massima pari o superiore a 70 kW (95 CV). Nel caso delle vetture elettrificate, ibride o elettriche, la potenza specifica sale a 65 kW (88 CV) per tonnellata. Inoltre, un minorenne che guida senza patente o ubriaco o drogato, non potrà conseguire il titolo di guida fino al compimento dei 24 anni.
Il Capo III è dedicato alla promozione di attività formative in materia di circolazione stradale, nonché agli strumenti e alle modalità di accertamento delle violazioni al Codice della strada.
Le procedure di approvazione dei sistemi di rilevazione della velocità, autovelox, saranno equiparate a quelle di omologazione. Sarà emanato un regolamento per uniformare le modalità di approvazione degli strumenti di rilevazione della velocità. Inoltre, i dispositivi per il rilevamento automatico delle violazioni ne potranno accertare contemporaneamente due o anche più. Sulle autostrade e strade extraurbane principali, le forze dell’ordine potranno accertare alcune violazioni particolarmente pericolose (divieto di circolazione di determinati veicoli, inversione del senso di marcia, circolazione su corsie non consentite, impropria occupazione delle corsie di accelerazione o decelerazione, mancato uso delle luci di posizione durante la sosta o la fermata, violazione delle norme sull’esazione del pedaggio) usando le normali telecamere e la relativa documentazione fotografica o filmata.
Il Titolo II introduce disposizioni in materia di micromobilità, intendendosi per tale la mobilità relativa a percorsi e distanze solitamente brevi, caratterizzata dall’impiego di mezzi di trasporto meno pesanti e potenzialmente meno inquinanti di quelli tradizionali ed è articolato in due Capi.
Il Capo I si occupa specificamente di micromobilità elettrica. Le nuove regole del Codice della Strada impongono anche che, per circolare, tutti i monopattini dovranno avere una targa e un’assicurazione e, a prescindere dall’età, dovranno essere guidati indossando obbligatoriamente un casco omologato. Per chi circola senza assicurazione sono previste sanzioni da 100 a 400 euro. Obbligatori anche gli indicatori luminosi di svolta e freno: chi verrà sorpreso senza sarà multato con una sanzione da 200 a 800 euro. Modificate anche alcune norme di comportamento: divieto assoluto di circolazione contromano e sulle strade con limite superiore a 50 km/h. Per i monopattini in sharing, il gestore del servizio dovrà installare sistemi automatici che ne impediscano il funzionamento al di fuori delle aree cittadine in cui ne è consentita la circolazione. Inoltre, il nuovo codice della strada prevede un “divieto di sosta selvaggia e sui marciapiedi”.
Il Capo II interviene invece sulle disposizioni in materia di ciclabilità di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di rafforzare la sicurezza della circolazione stradale dei velocipedi e favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile. “Nelle aree pedonali, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili, i conducenti dei veicoli a motore ammessi alla circolazione, nel rispetto delle regole generali della precedenza, devono prestare particolare attenzione ai pedoni e ai ciclisti”, così recita il nuovo comma 4-bis del Codice della Strada. Il governo ha così previsto nuove misure per la tutela dell’utenza debole della strada, con particolare riguardo ai ciclisti e ai “conducenti di velocipedi a propulsione prevalentemente elettrica”. Verranno modificate le regole che disciplinano le “caratteristiche tecniche e la modalità di circolazione di biciclette, biciclette a pedalata assistita e monopattini a propulsione prevalentemente elettrica”. Inoltre, saranno stabilite nuove norme per la circolazione di “veicoli atipici” e saranno definiti dei criteri “per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani finalizzati alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.
Il Titolo III detta la disciplina dei segnali e delle regole di comportamento in casi particolari e si articola in due Capi.
Il Capo I interviene sul decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 apportando modifiche in materia di sicurezza dei passaggi a livello ferroviari, installando nuova segnaletica ed effettuando più controlli, anche attraverso telecamere. “In corrispondenza dei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere – si legge nel testo del decreto – può essere collocato, sulla destra della strada, a cura e spese del gestore della ferrovia, un dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente che entra in funzione per avvertire in tempo utile del passaggio del treno, integrato da un dispositivo di segnalazione acustica. Tali dispositivi devono comunque essere installati in caso di visibilità insufficiente”. Chiunque impegnerà o attraverserà un passaggio a livello con o senza barriere potrà essere multato con una sanzione da 200 a 800 euro. Si potrà essere sanzionati anche in caso di superamento delle barriere mentre si stanno alzando o abbassando: la multa è da 87 a 344 euro.
Il Capo II reca disposizioni in materia di safety car, pannelli con valore prescrittivo e destra rigorosa. Si tratta di norme volte a consentire una efficiente regolazione dei flussi di traffico, a incrementare la sicurezza e a migliorare la comunicazione degli operatori e dei gestori di strade ed autostrade verso i conducenti, soprattutto in situazioni di emergenza o pericolo, come nel caso di incidenti o traffico. In caso di incidente, le volanti della Polizia stradale e delle forze dell’ordine potranno rallentare il traffico e fruire da deterrente per ulteriori incidenti facendo da Safety Car per il traffico veicolare. Una pratica già utilizzata su alcuni tratti autostradali italiani, ma ancora lontana dall’essere applicata su tutto il territorio nazionale.
Il Titolo IV interviene sulla disciplina in materia di sosta e circolazione e si articola in due Capi.
Il Capo I, in particolare, introduce disposizioni volte a regolamentare la sosta riservata e il sistema di tariffazione.
Il Capo II disciplina la circolazione in casi particolari. Esso, inoltre, detta principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega in materia di circolazione.
ZONE A TRAFFICO LIMITATO
Ai sindaci è affidato il compito di proporre soluzioni equilibrate che tutelino l’ambiente, la libertà di circolazione e il lavoro. All’uscita, inoltre, il guidatore che è entrato nella zona a traffico limitato nel momento in cui non era in vigore il divieto non sarà più sanzionato. Inoltre, è prevista anche una tolleranza del 10% nelle areee in cui è previsto un tempo massimo di permanenza.