La legge n. 193 del 7 dicembre 2023, conosciuta meglio come “legge sull’oblìo oncologico”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 294 del 18 dicembre 2023, recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, fa un ulteriore passo avanti per la sua piena attuazione.
Si è già dato ampio riscontro su questa rubrica Diritto & Società nell’articolo pubblicato il 29 ottobre 2023 in latestata.it, che per «diritto all’oblìo oncologico» si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica.
La legge è entrata in vigore il 2 gennaio scorso, ma per la definizione delle modalità di applicazione delle norme e per la sua piena operatività, l’art. 5 della cit. legge n. 193/2023 prevede l’emanazione di quattro decreti attuativi da parte del Ministro della salute.
I decreti riguardano a) il rilascio del certificato di guarigione; b) l’elenco delle patologie oncologiche con tempi di guarigione ridotti; c) le adozioni; d) i rapporti di lavoro e l’inserimento lavorativo dei guariti da tumore; e) i rapporti contrattuali nell’ambito dei servizi bancari e assicurativi.
Ad oggi sono stati emanati solo due decreti attuativi. Con il primo, il Ministero della Salute ha emanato il DM 22 marzo 2024 (in G.U. n. 96 del 24/4/2024) con il quale ha definito l’elenco delle patologie oncologiche per le quali è previsto un termine ridotto per maturare il diritto all’oblìo rispetto al limite dei 10 anni (o 5 anni, se la diagnosi è precedente al compimento del ventunesimo anno di età) dalla fine del trattamento o dall’ultimo intervento chirurgico.
Tra queste patologie, per esempio, il tumore al colon retto al primo stadio, quello alla mammella al primo e al secondo stadio, quello del testicolo ed alcuni tumori della tiroide, sono considerati guariti a un anno dalla fine del trattamento o dall’ultimo intervento chirurgico.
Per le leucemie linfoblastiche e mieloidi, per il linfoma di Hodgkin (se diagnosticato prima dei 45 anni) e per il tumore del corpo dell’utero sono, invece, sufficienti 5 anni, mentre per alcune altre patologie oncologiche il termine si riduce a 6 o 7 anni dalla fine dei trattamenti antitumorali.
Per un esame più completo delle patologie oncologiche, si legga il Decreto ministeriale (DM) sopra citato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Quanto al secondo decreto attuativo, il Ministero della Salute ha emanato il 5 luglio 2024 il secondo decreto attuativo della legge sull’oblìo oncologico (in Gazzetta Ufficiale dal 30 luglio 2024), con il quale sono disciplinate le modalità e le forme per chiedere
e ottenere la certificazione che attesta l’avvenuto <<obblìo oncologico>>.
Più nel dettaglio, l’art. 1 del decreto attuativo sopra citato, prevede che il soggetto interessato, già paziente oncologico, deve presentare istanza di rilascio del certificato che attesta l’avvenuto «oblìo oncologico», utilizzando il modello ministeriale, allegato al decreto, corredata eventualmente dalla relativa documentazione medica. L’istanza deve essere presentata ad una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata o ad un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica di cui si chiede l’oblìo o al medico di medicina generale oppure al pediatra di libera scelta.
La certificazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta. Il rilascio della certificazione non comporta oneri e spese per il richiedente.
Sono ancora attesi altri due decreti: il primo da emanare di concerto con il Ministero della Giustizia, sentita la Commissione per le adozioni internazionali, per attuare lo stop alle discriminazioni nei confronti di chi, già paziente oncologico, presenta istanza di adozione; l’altro decreto in attesa, è quello del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero della Salute, per la promozione di politiche attive per assicurare a chi ha avuto un tumore uguali opportunità in ambito lavorativo. Sono, inoltre, attese anche una deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sentito il Garante della privacy, per attuare la legge sull’oblìo oncologico ai servizi bancari, ed una deliberazione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per attuare l’oblio oncologico in campo assicurativo.
“Questo secondo decreto attuativo della legge sull’oblìo oncologico, che regola le modalità di erogazione dei certificati che attestano l’oblio, semplifica la vita a tante persone colpite da cancro e guarite che avevano in precedenza, prima dell’entrata in visore della legge, stipulato contratti e assicurazioni e che ora hanno diritto ad un adeguamento contrattuale eliminando le clausole peggiorative”. Lo ha dichiarato all’ANSA Elisabetta Iannelli, segretaria della Federazione delle associazioni di volontariato in oncologia (Favo), la quale ha espresso piena soddisfazione per l’emanazione del secondo decreto attuativo.