Oblìo oncologico, emanati i primi due decreti attuativi 

La legge n. 193 del 7 dicembre 2023, conosciuta meglio come “legge  sull’oblìo oncologico”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale –  Serie Generale n. 294 del 18 dicembre 2023, recante disposizioni  per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti  delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, fa  un ulteriore passo avanti per la sua piena attuazione.  

Si è già dato ampio riscontro su questa rubrica Diritto & Società  nell’articolo pubblicato il 29 ottobre 2023 in latestata.it, che  per «diritto all’oblìo oncologico» si intende il diritto delle  persone guarite da una patologia oncologica di non fornire  informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa  condizione patologica.  

La legge è entrata in vigore il 2 gennaio scorso, ma per la  definizione delle modalità di applicazione delle norme e per la  sua piena operatività, l’art. 5 della cit. legge n. 193/2023  prevede l’emanazione di quattro decreti attuativi da parte del  Ministro della salute.  

I decreti riguardano a) il rilascio del certificato di guarigione;  b) l’elenco delle patologie oncologiche con tempi di guarigione  ridotti; c) le adozioni; d) i rapporti di lavoro e l’inserimento  lavorativo dei guariti da tumore; e) i rapporti contrattuali  nell’ambito dei servizi bancari e assicurativi.  

Ad oggi sono stati emanati solo due decreti attuativi.  Con il primo, il Ministero della Salute ha emanato il DM 22 marzo  2024 (in G.U. n. 96 del 24/4/2024) con il quale ha definito  l’elenco delle patologie oncologiche per le quali è previsto un  termine ridotto per maturare il diritto all’oblìo rispetto al  limite dei 10 anni (o 5 anni, se la diagnosi è precedente al  compimento del ventunesimo anno di età) dalla fine del trattamento  o dall’ultimo intervento chirurgico.  

Tra queste patologie, per esempio, il tumore al colon retto al  primo stadio, quello alla mammella al primo e al secondo stadio,  quello del testicolo ed alcuni tumori della tiroide, sono  considerati guariti a un anno dalla fine del trattamento o  dall’ultimo intervento chirurgico.  

Per le leucemie linfoblastiche e mieloidi, per il linfoma di  Hodgkin (se diagnosticato prima dei 45 anni) e per il tumore del  corpo dell’utero sono, invece, sufficienti 5 anni, mentre per  alcune altre patologie oncologiche il termine si riduce a 6 o 7  anni dalla fine dei trattamenti antitumorali.  

Per un esame più completo delle patologie oncologiche, si legga il  Decreto ministeriale (DM) sopra citato pubblicato in Gazzetta  Ufficiale.  

Quanto al secondo decreto attuativo, il Ministero della Salute ha  emanato il 5 luglio 2024 il secondo decreto attuativo della legge  sull’oblìo oncologico (in Gazzetta Ufficiale dal 30 luglio 2024),  con il quale sono disciplinate le modalità e le forme per chiedere 

e ottenere la certificazione che attesta l’avvenuto <<obblìo  oncologico>>.  

Più nel dettaglio, l’art. 1 del decreto attuativo sopra citato,  prevede che il soggetto interessato, già paziente oncologico,  deve presentare istanza di rilascio del certificato che attesta  l’avvenuto «oblìo oncologico», utilizzando il modello  ministeriale, allegato al decreto, corredata eventualmente dalla  relativa documentazione medica. L’istanza deve essere presentata  ad una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata o ad  un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale nella  disciplina attinente alla patologia oncologica di cui si chiede  l’oblìo o al medico di medicina generale oppure al pediatra di  libera scelta.  

La certificazione è rilasciata entro trenta giorni dalla  richiesta. Il rilascio della certificazione non comporta oneri e  spese per il richiedente.  

Sono ancora attesi altri due decreti: il primo da emanare di  concerto con il Ministero della Giustizia, sentita la Commissione  per le adozioni internazionali, per attuare lo stop alle  discriminazioni nei confronti di chi, già paziente oncologico,  presenta istanza di adozione; l’altro decreto in attesa, è quello  del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero della  Salute, per la promozione di politiche attive per assicurare a chi  ha avuto un tumore uguali opportunità in ambito lavorativo. Sono, inoltre, attese anche una deliberazione del Comitato  interministeriale per il credito e il risparmio, sentito il  Garante della privacy, per attuare la legge sull’oblìo oncologico  ai servizi bancari, ed una deliberazione dell’Istituto per la  vigilanza sulle assicurazioni per attuare l’oblio oncologico in  campo assicurativo.  

“Questo secondo decreto attuativo della legge sull’oblìo  oncologico, che regola le modalità di erogazione dei certificati  che attestano l’oblio, semplifica la vita a tante persone colpite  da cancro e guarite che avevano in precedenza, prima dell’entrata  in visore della legge, stipulato contratti e assicurazioni e che  ora hanno diritto ad un adeguamento contrattuale eliminando le  clausole peggiorative”. Lo ha dichiarato all’ANSA Elisabetta  Iannelli, segretaria della Federazione delle associazioni di  volontariato in oncologia (Favo), la quale ha espresso piena  soddisfazione per l’emanazione del secondo decreto attuativo.  

Autore

  • avvocato civilista dal 2000. Mediatore civile commerciale e iscritto all'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori. è stato giudice onorario presso il Tribunale civile di Cagliari Sezione distaccata di Sanluri. Ha collaborato per la Rivista Giuridica Sarda diretta dal Prof. Avv. Angelo Luminoso. Collabora per la rivista La Testata.it dal mese di febbraio 2023 dove è autore della rubrica “Diritto & Società”.

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2024-08-30