Riforma Cartabia del processo civile… non ci resta che l’Arbitrato  

L’arbitrato è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie che consiste nell’affidare a uno o più soggetti terzi (arbitri), liberamente scelti dalle parti, la risoluzione di una controversia.

In linea di principio, chi vuole far valere un diritto in giudizio deve  normalmente proporre domanda al giudice competente (art. 99 cod. proc.  civile), giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.),  secondo le norme del codice di procedura civile vigente. A tal fine, per  proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi  interesse (art. 100 cod. proc. civile). In alternativa, le parti  (consumatori, liberi professionisti, imprenditori e società-imprese)  possono far decidere da arbitri, scelti liberamente dalle parti, le  controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti  indisponibili.  

È quanto dispone l’art. 806 del nostro codice di procedura civile.  

L’accordo con il quale le parti convengono di deferire agli arbitri la  decisione della controversia (convenzione di arbitrato) viene denominato  compromesso, se concluso a controversia già insorta; oppure clausola  compromissoria, se concluso per risolvere una possibile controversia  futura in materia contrattuale.  

È inoltre possibile concludere una convenzione di arbitrato per risolvere  possibili controversie future in materia extracontrattuale di  risarcimento del danno, purché siano determinati i rapporti da cui  possono sorgere.  

La decisione pronunciata dagli arbitri si chiama lodo, in  contrapposizione alla decisione pronunciata dai giudici ordinari che si  chiama sentenza.  

Se il lodo produce gli stessi effetti della sentenza, l’arbitrato è  rituale, soggetto ai mezzi di gravame dell’impugnazione per nullità,  della revocazione e dell’opposizione di terzo.  

Se invece le parti lo hanno espressamente previsto, il lodo produce gli  stessi effetti di un contratto, in tal caso si parlerà di arbitrato  libero o irrituale, come tale annullabile, al ricorrere dei vizi previsti  dalla legge.  

A Cagliari, come in ogni capoluogo di provincia, presso la sede della  Camera di Commercio, è istituita la Camera Arbitrale.  

L’arbitrato amministrato è quell’arbitrato in cui tutti gli aspetti della  procedura sono disciplinati dal Regolamento Arbitrale emanato dalla  Camera Arbitrale attraverso i propri organi. 

Analizziamo sommariamente le caratteristiche dell’Arbitrato amministrato,  rinviando per un approfondimento allo Statuto e al Regolamento Arbitrale  rinvenibili presso il sito istituzionale della Camera di Commercio di  Cagliari-Oristano.  

Scegliendo l’arbitrato amministrato, le parti affidano alla Camera  Arbitrale la gestione e l’organizzazione del procedimento, che si svolge  in base alle norme contenute nel Regolamento arbitrale, a cui arbitri e  parti devono attenersi, nel rispetto del principio del contraddittorio e  della parità di trattamento delle parti.  

Il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico o da un collegio  composto da un numero dispari di Arbitri.  

In assenza di un accordo delle parti sul numero degli arbitri, il  Tribunale Arbitrale è composto da un Arbitro unico. Tuttavia, il  Consiglio Arbitrale può deferire la controversia ad un collegio di tre  membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della  controversia. 

Se la Convenzione arbitrale prevede un Collegio arbitrale senza indicare  il numero dei membri, il Tribunale Arbitrale è composto da una terna di  Arbitri.  

Se la Convenzione arbitrale prevede un numero pari di Arbitri, il  Tribunale Arbitrale è composto dal numero dispari di arbitri superiore a  quello previsto nella convenzione.  

Il Tribunale Arbitrale, nell’ipotesi di espressa volontà delle parti in  tal senso manifestata nella Convenzione di arbitrato o in atto scritto  successivo, può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e  provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da  norme inderogabili applicabili al procedimento. In casi di eccezionale  urgenza, il Tribunale Arbitrale può concedere il provvedimento cautelare  senza la preventiva instaurazione del contraddittorio (inaudita altera parte), fissando un’udienza per la conferma, la modifica o la revoca  dello stesso. Il Tribunale Arbitrale può subordinare la concessione di  tali provvedimenti a idonea garanzia della parte istante. Negli altri  casi il Tribunale Arbitrale fissa un’udienza per la discussione  dell’istanza cautelare.  

Il Tribunale Arbitrale può disporre l’interrogatorio delle parti ed  assumere d’ufficio o su istanza di parte tutti i mezzi di prova ritenuti  ammissibili e rilevanti e assume le prove secondo le modalità che ritiene  opportune.  

Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle  che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili  applicabili al procedimento o al merito della controversia.  Il Tribunale Arbitrale può delegare ad un proprio membro l’assunzione  delle prove ammesse.  

Il Tribunale Arbitrale può nominare direttamente, su istanza di parte o  d’ufficio, uno o più Consulenti tecnici d’ufficio o chiederne la  designazione al Consiglio Arbitrale.  

Il Lodo è deliberato dal Tribunale Arbitrale con la partecipazione  personale di tutti i membri del Tribunale Arbitrale in presenza, ovvero,  su accordo degli stessi, anche mediante teleconferenza di uno o alcuni  membri ed è assunto a maggioranza di voti. In tale ultimo caso, il Lodo  deve dare atto che è stato deliberato con la partecipazione di tutti gli  Arbitri, nonché dell’impedimento o del rifiuto di chi non sottoscrive.  Il Tribunale Arbitrale deve depositare il Lodo definitivo entro  centottanta giorni (sei mesi) dalla sua costituzione, ponendo fine al  procedimento.  

Il predetto termine può essere prorogato solo per giustificati motivi dal  Consiglio della Camera Arbitrale o, quando vi sia il consenso scritto  delle parti, dalla Segreteria.  

Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di  procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le  parti. Al Regolamento arbitrale è allegato un tariffario, che rende le  spese di procedimento e gli onorari degli arbitri immediatamente  conoscibili e prevedibili. Si è calcolato un risparmio, rispetto ai costi  ordinari di una causa promossa davanti al Tribunale, di almeno il 50%.  Oltre all’Arbitrato Amministrato sopra delineato, vi è anche la Procedura  Accelerata dell’arbitrato la quale si applica ai procedimenti arbitrali  nei quali l’importo in contestazione non ecceda € 350.000,00.  Alla Procedura Accelerata si applicano le norme sopra descritte con i  termini, per le parti e per l’arbitro, ridotti della metà. Il Lodo deve  essere depositato nel termine di 90 giorni (tre mesi) dalla costituzione  dell’Arbitro unico.  

Quanto poc’anzi sommariamente delineato è il profilo dell’arbitrato  amministrato e accelerato. Sono di tutta evidenza i vantaggi a favore del  cittadino e delle imprese, sia sul piano della durata, di appena sei mesi  o tre mesi in caso di arbitrato accelerato, rispetto alla durata 

irragionevole media del processo di cognizione di primo grado celebrato  davanti al Tribunale Ordinario, stimato in cinque anni, sia su quello dei  costi dimidiati rispetto a quelli richiesti per un processo ordinario  davanti all’autorità giudiziaria.  

Sotto altro profilo, vi sono altri importanti vantaggi dell’Arbitrato  Amministrato desumibili dal Regolamento Arbitrale, quali, ad esempio:  Flessibilità: l’applicabilità del Regolamento non esclude che le parti  possano scegliere le regole procedurali cui gli arbitri dovranno  attenersi nel giudicare: potranno, ad esempio, determinare la sede e la  lingua dell’arbitrato, nonché stabilire le norme che gli arbitri  applicheranno per decidere nel merito la controversia.  

Competenza professionale: la Camera Arbitrale, nel caso in cui sia  chiamata a compiere la nomina, individua gli arbitri che decideranno  della controversia tra professionisti esperti nella materia oggetto della  lite e di comprovata esperienza nella pratica arbitrale.  Terzietà e imparzialità: a tutti gli arbitri, siano essi nominati dalle  parti o dal Consiglio Arbitrale, viene richiesta una dichiarazione di  indipendenza rispetto alle parti, ai loro difensori e alla materia del  contendere, da compilarsi secondo le note predisposte. L’indipendenza  dell’arbitro rappresenta il primo passo verso la corretta instaurazione  del futuro procedimento arbitrale. La Camera arbitrale di Cagliari  garantisce costantemente l’indipendenza e l’imparzialità degli arbitri.  Durata della procedura arbitrale: il Consiglio Arbitrale vigila sulla  durata del procedimento, anche attraverso l’ausilio della Segreteria,  monitorando l’attività di arbitri e parti per garantire una rapida  soluzione delle controversie.  

Stabilità del lodo: la Segreteria effettua il controllo di regolarità  formale del lodo allo scopo di ridurre al minimo le possibilità di  impugnazione conferendo al provvedimento definitività, stabilità e  certezza;  Riservatezza: tutti i soggetti coinvolti nel procedimento sono tenuti da  Regolamento a osservare la riservatezza del procedimento stesso e del  lodo. Per fini di studio e in conformità alle disposizioni del  Regolamento stesso, la Camera arbitrale di Cagliari può curare  l’eventuale pubblicazione in forma anonima dei lodi resi.  Nota dolente. Lo Stato non prevede per i cittadini e le imprese la  detraibilità delle spese del procedimento arbitrale, rendendo a torto  l’arbitrato un istituto di nicchia, poco conosciuto e appetibile e di  fatto ancora scarsamente utilizzato quale strumento alternativo di  risoluzione delle controversie, con un grande potenziale purtroppo  inespresso per la collettività e il mercato.

Autore

  • Giuseppe Speranza

    avvocato civilista dal 2000. Mediatore civile commerciale e iscritto all'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori. è stato giudice onorario presso il Tribunale civile di Cagliari Sezione distaccata di Sanluri. Ha collaborato per la Rivista Giuridica Sarda diretta dal Prof. Avv. Angelo Luminoso. Collabora per la rivista La Testata.it dal mese di febbraio 2023 dove è autore della rubrica “Diritto & Società”.

2023-04-05

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