In linea di principio, chi vuole far valere un diritto in giudizio deve normalmente proporre domanda al giudice competente (art. 99 cod. proc. civile), giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.), secondo le norme del codice di procedura civile vigente. A tal fine, per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse (art. 100 cod. proc. civile). In alternativa, le parti (consumatori, liberi professionisti, imprenditori e società-imprese) possono far decidere da arbitri, scelti liberamente dalle parti, le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili.
È quanto dispone l’art. 806 del nostro codice di procedura civile.
L’accordo con il quale le parti convengono di deferire agli arbitri la decisione della controversia (convenzione di arbitrato) viene denominato compromesso, se concluso a controversia già insorta; oppure clausola compromissoria, se concluso per risolvere una possibile controversia futura in materia contrattuale.
È inoltre possibile concludere una convenzione di arbitrato per risolvere possibili controversie future in materia extracontrattuale di risarcimento del danno, purché siano determinati i rapporti da cui possono sorgere.
La decisione pronunciata dagli arbitri si chiama lodo, in contrapposizione alla decisione pronunciata dai giudici ordinari che si chiama sentenza.
Se il lodo produce gli stessi effetti della sentenza, l’arbitrato è rituale, soggetto ai mezzi di gravame dell’impugnazione per nullità, della revocazione e dell’opposizione di terzo.
Se invece le parti lo hanno espressamente previsto, il lodo produce gli stessi effetti di un contratto, in tal caso si parlerà di arbitrato libero o irrituale, come tale annullabile, al ricorrere dei vizi previsti dalla legge.
A Cagliari, come in ogni capoluogo di provincia, presso la sede della Camera di Commercio, è istituita la Camera Arbitrale.
L’arbitrato amministrato è quell’arbitrato in cui tutti gli aspetti della procedura sono disciplinati dal Regolamento Arbitrale emanato dalla Camera Arbitrale attraverso i propri organi.
Analizziamo sommariamente le caratteristiche dell’Arbitrato amministrato, rinviando per un approfondimento allo Statuto e al Regolamento Arbitrale rinvenibili presso il sito istituzionale della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano.
Scegliendo l’arbitrato amministrato, le parti affidano alla Camera Arbitrale la gestione e l’organizzazione del procedimento, che si svolge in base alle norme contenute nel Regolamento arbitrale, a cui arbitri e parti devono attenersi, nel rispetto del principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.
Il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico o da un collegio composto da un numero dispari di Arbitri.
In assenza di un accordo delle parti sul numero degli arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto da un Arbitro unico. Tuttavia, il Consiglio Arbitrale può deferire la controversia ad un collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.
Se la Convenzione arbitrale prevede un Collegio arbitrale senza indicare il numero dei membri, il Tribunale Arbitrale è composto da una terna di Arbitri.
Se la Convenzione arbitrale prevede un numero pari di Arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto dal numero dispari di arbitri superiore a quello previsto nella convenzione.
Il Tribunale Arbitrale, nell’ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso manifestata nella Convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo, può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento. In casi di eccezionale urgenza, il Tribunale Arbitrale può concedere il provvedimento cautelare senza la preventiva instaurazione del contraddittorio (inaudita altera parte), fissando un’udienza per la conferma, la modifica o la revoca dello stesso. Il Tribunale Arbitrale può subordinare la concessione di tali provvedimenti a idonea garanzia della parte istante. Negli altri casi il Tribunale Arbitrale fissa un’udienza per la discussione dell’istanza cautelare.
Il Tribunale Arbitrale può disporre l’interrogatorio delle parti ed assumere d’ufficio o su istanza di parte tutti i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti e assume le prove secondo le modalità che ritiene opportune.
Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia. Il Tribunale Arbitrale può delegare ad un proprio membro l’assunzione delle prove ammesse.
Il Tribunale Arbitrale può nominare direttamente, su istanza di parte o d’ufficio, uno o più Consulenti tecnici d’ufficio o chiederne la designazione al Consiglio Arbitrale.
Il Lodo è deliberato dal Tribunale Arbitrale con la partecipazione personale di tutti i membri del Tribunale Arbitrale in presenza, ovvero, su accordo degli stessi, anche mediante teleconferenza di uno o alcuni membri ed è assunto a maggioranza di voti. In tale ultimo caso, il Lodo deve dare atto che è stato deliberato con la partecipazione di tutti gli Arbitri, nonché dell’impedimento o del rifiuto di chi non sottoscrive. Il Tribunale Arbitrale deve depositare il Lodo definitivo entro centottanta giorni (sei mesi) dalla sua costituzione, ponendo fine al procedimento.
Il predetto termine può essere prorogato solo per giustificati motivi dal Consiglio della Camera Arbitrale o, quando vi sia il consenso scritto delle parti, dalla Segreteria.
Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti. Al Regolamento arbitrale è allegato un tariffario, che rende le spese di procedimento e gli onorari degli arbitri immediatamente conoscibili e prevedibili. Si è calcolato un risparmio, rispetto ai costi ordinari di una causa promossa davanti al Tribunale, di almeno il 50%. Oltre all’Arbitrato Amministrato sopra delineato, vi è anche la Procedura Accelerata dell’arbitrato la quale si applica ai procedimenti arbitrali nei quali l’importo in contestazione non ecceda € 350.000,00. Alla Procedura Accelerata si applicano le norme sopra descritte con i termini, per le parti e per l’arbitro, ridotti della metà. Il Lodo deve essere depositato nel termine di 90 giorni (tre mesi) dalla costituzione dell’Arbitro unico.
Quanto poc’anzi sommariamente delineato è il profilo dell’arbitrato amministrato e accelerato. Sono di tutta evidenza i vantaggi a favore del cittadino e delle imprese, sia sul piano della durata, di appena sei mesi o tre mesi in caso di arbitrato accelerato, rispetto alla durata
irragionevole media del processo di cognizione di primo grado celebrato davanti al Tribunale Ordinario, stimato in cinque anni, sia su quello dei costi dimidiati rispetto a quelli richiesti per un processo ordinario davanti all’autorità giudiziaria.
Sotto altro profilo, vi sono altri importanti vantaggi dell’Arbitrato Amministrato desumibili dal Regolamento Arbitrale, quali, ad esempio: Flessibilità: l’applicabilità del Regolamento non esclude che le parti possano scegliere le regole procedurali cui gli arbitri dovranno attenersi nel giudicare: potranno, ad esempio, determinare la sede e la lingua dell’arbitrato, nonché stabilire le norme che gli arbitri applicheranno per decidere nel merito la controversia.
Competenza professionale: la Camera Arbitrale, nel caso in cui sia chiamata a compiere la nomina, individua gli arbitri che decideranno della controversia tra professionisti esperti nella materia oggetto della lite e di comprovata esperienza nella pratica arbitrale. Terzietà e imparzialità: a tutti gli arbitri, siano essi nominati dalle parti o dal Consiglio Arbitrale, viene richiesta una dichiarazione di indipendenza rispetto alle parti, ai loro difensori e alla materia del contendere, da compilarsi secondo le note predisposte. L’indipendenza dell’arbitro rappresenta il primo passo verso la corretta instaurazione del futuro procedimento arbitrale. La Camera arbitrale di Cagliari garantisce costantemente l’indipendenza e l’imparzialità degli arbitri. Durata della procedura arbitrale: il Consiglio Arbitrale vigila sulla durata del procedimento, anche attraverso l’ausilio della Segreteria, monitorando l’attività di arbitri e parti per garantire una rapida soluzione delle controversie.
Stabilità del lodo: la Segreteria effettua il controllo di regolarità formale del lodo allo scopo di ridurre al minimo le possibilità di impugnazione conferendo al provvedimento definitività, stabilità e certezza; Riservatezza: tutti i soggetti coinvolti nel procedimento sono tenuti da Regolamento a osservare la riservatezza del procedimento stesso e del lodo. Per fini di studio e in conformità alle disposizioni del Regolamento stesso, la Camera arbitrale di Cagliari può curare l’eventuale pubblicazione in forma anonima dei lodi resi. Nota dolente. Lo Stato non prevede per i cittadini e le imprese la detraibilità delle spese del procedimento arbitrale, rendendo a torto l’arbitrato un istituto di nicchia, poco conosciuto e appetibile e di fatto ancora scarsamente utilizzato quale strumento alternativo di risoluzione delle controversie, con un grande potenziale purtroppo inespresso per la collettività e il mercato.