Rottama le tue cartelle: via le sanzioni e gli interessi

Nuova rottamazione cartelle esattoriali. Se ne fa una gran pubblicità sul web. Vediamo, in modo molto elementare, in cosa consiste.

Per l’anno in corso la “nuova” legge di stabilità ha previsto l’estensione della procedura di rottamazione (slogan che sta per “definizione agevolata dei carichi”) di tutte le cartelle esattoriali, già previsto per l’anno scorso dalla legge 225/2017.

La legge ultima citata prevedeva che, con apposita domanda inoltrata all’Agenzia delle Entrate, il contribuente-debitore potesse sanare la sua posizione con lo Stato pagando una somma inferiore rispetto a quella realmente dovuta, in quanto era la legge stessa a garantirgli che da questa somma venissero eliminate alcune voci: gli interessi di mora e le sanzioni (per le multe stradali le maggiorazioni previste dalla legge). L’agevolazione copriva le cartelle esattoriali ricevute dal contribuente nel periodo compreso fra il 2000 ed il 31 Dicembre 2016.

La legge 2018 (Dl 148/2017) ripropone questo meccanismo: riapre i termini per coloro che non hanno sfruttato della rottamazione l’anno scorso; concede di sfruttare la rottamazione a chi ha ricevuto una cartella esattoriale nel periodo fra il 1° Gennaio ed il 30 Settembre 2017.

Perciò con la c.d rottamazione bis 2018, chiunque abbia ricevuto una cartella esattoriale fra il 2000 ed il 30 Settembre 2017, potrà estinguere il suo debito con un pagamento agevolato.

Come funziona? Il contribuente dovrà semplicemente comunicare all’Agenzia delle Entrate la sua volontà di aderire alla definizione agevolata, indicando il numero di cartella/e esattoriale/i che intende pagare ed il numero di rate in cui intende pagare la somma scontata.

Quante rate? Il numero di rate è stato fissato dalla legge e non può essere superiore a 5, a scelta del contribuente. Queste sono già calendarizzate:

1° rata

31 Luglio 2018

 

2° rata

1 Ottobre 2018

(perché 30 Settembre è domenica)

3° rata

31 Ottobre 2018

4° rata

30 Novembre 2018

5° rata

28 Febbraio 2019

 

È in ogni caso possibile pagare anche in unica rata entro il mese di Luglio 2018. NOTA a partire dalla seconda rata (Luglio 2018) saranno dovuti gli interessi annui pari al 4,5%, già calcolati nei bollettini inviati dall’Agenzia delle Entrate.

Importante: alla rottamazione bis possono aderire ANCHE coloro che hanno già aderito alla “prima edizione” della rottamazione (quella 2017) e che non hanno pagato tutte le rate.

Come? Sono previsti due casi, il primo prevedeva un termine che è però scaduto il 7 Dicembre del 2017, perciò indichiamo solo l’unico rimasto per poter essere “riabilitati” al beneficio della rottamazione bis 2018:

– Chi non ha pagato le rate condonate, ed è per questo stato escluso dall’edizione 2017 della rottamazione, potrà aderire comunque all’edizione 2018 se pagherà le rate entro il 31 Marzo 2018 in unica soluzione OPPURE se pagherà gli importi condonati, più gli interessi di mora, entro il 31 Luglio 2018.

L’adesione alla rottamazione 2018, o definizione agevolata dei carichi, va presentata entro un termine: 15 Maggio 2018. Sarà necessario compilare in ogni sua parte e firmare il modulo scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate – riscossione, sezione modulistica, e presentarsi con esso allo sportello dell’Agenzia. Alternativamente potrà effettuarsi tale operazione per via telematica attraverso l’invio del medesimo modulo, unitamente alla scansione del proprio documento di identità, all’indirizzo pec della Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate – Riscossione. Sarà sempre possibile far eseguire l’operazione a terze persone, che dovranno tuttavia essere munite di delega.

Saranno da segnare in agenda anche le seguenti date:

31 marzo 2018 – termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente quali sono le cartelle affidate ma per le quali non risulta ancora la notifica.

30 giugno 2018 – termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate comunica l'importo totale condonato da pagare, le rate, gli importi e le scadenze.

Da ultimo indichiamo quali cartelle NON rientrano nella rottamazione bis 2018:

risorse proprie tradizionali Ue (come dazi doganali Iva riscossa all’importazione);

somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;

crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

multe, ammende e sanzioni dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Autore

2018-03-16

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