Dal 28 febbraio entra in vigore la riforma Cartabia. Debutta il rito unico e la domanda cumulativa di separazione e divorzio, l’eliminazione della fase presidenziale e si potranno chiedere interventi indifferibili. I fatti e gli elementi di diritto dovranno essere dedotti negli atti introduttivi.
Secondo gli specialisti della materia, siamo di fronte a una riforma epocale. L’obiettivo della riforma Cartabia in materia di famiglia e minori è ridurre del 40% il contenzioso. Per la buona riuscita della riforma, tutto o quasi dipenderà dalle risorse umane, dai mezzi e dalle risorse economiche disponibili e, soprattutto, dalla formazione, anche congiunta, degli operatori del settore.
Avremo un unico rito per ogni procedimento in materia di famiglia in previsione del Tribunale della famiglia, istituito per questo genere di procedimenti che entrerà in vigore nel prossimo mese di ottobre. Potrà essere presentata una domanda congiunta di separazione e divorzio e un “piano genitoriale” utile al giudice per modulare visite e collocamento dei figli minorenni. è stata introdotta, inoltre, una sezione interamente dedicata agli abusi familiari o alle condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell’altra o dei figli minori.
Sono alcune delle principali modifiche contenute nella articolata e totale Riforma Cartabia in materia di famiglia, che entreranno in vigore il 28 febbraio 2023, e verranno applicate alle cause promosse a partire dal prossimo primo marzo.
Entriamo insieme, in estrema sintesi, nel dettaglio della riforma.
Tribunale unico della famiglia. La legge di riforma, a far data dal mese di ottobre 2023, ha istituito il Tribunale circondariale e, come organo centrale, il Tribunale distrettuale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
La Sezione Distrettuale, è costituita presso ciascuna sede di Corte d’Appello o di Sezione di Corte d’Appello, mentre le Sezioni Circondariali sono costituite presso ogni sede di Tribunale Ordinario, collocata nel distretto di Corte d’Appello o di Sezione di Corte d’Appello in cui ha sede la sezione distrettuale.
Le competenze civili, penali e di sorveglianza del Tribunale per i Minorenni verranno trasferite alle sezioni distrettuali del Tribunale della Famiglia, ad eccezione di alcune competenze civili in materie più “delicate” che verranno trasferite alle sezioni circondariali (ad es. le cause su stato e capacità delle persone, tutti i procedimenti di competenza del Giudice Tutelare e quelli aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare.
I Giudici assegnati al Tribunale della Famiglia saranno scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite all’istituendo Tribunale e i magistrati saranno assegnati in via esclusiva.I vecchi Tribunali per i minorenni non saranno soppressi ma trasformati con la finalità di valorizzare le loro competenze.
Rito unificato. Con tale previsione il legislatore ha inteso unificare le regole processuali applicabili ai giudizi che coinvolgono le famiglie, le persone e i minorenni, che, attualmente, risultano notevolmente frammentate. Il rito unificato si applica ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del Tribunale ordinario, del Giudice Tutelare e del Tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea.
Salvo che la legge disponga diversamente, il Tribunale giudica in composizione collegiale, e
la trattazione e l’istruzione possono essere delegate a uno dei componenti del Collegio.
Competenza per territorio. Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell’unione civile e regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, e per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. In mancanza di figli minori, è competente il Tribunale del luogo di residenza del convenuto. In caso di irreperibilità o residenza all’estero del convenuto, è competente il Tribunale del luogo di residenza dell’attore o, nel caso in cui l’attore sia residente all’estero, qualunque Tribunale della Repubblica.
Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il Tribunale del luogo dell’ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento.
Ricorso introduttivo e costituzione del convenuto. La domanda si propone con ricorso che contiene:
a) l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta;
b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell’attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;
c) il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all’indicazione della procura;
d) la determinazione dell’oggetto della domanda;
e) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni;
f) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.
Il ricorso deve altresì indicare l’esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. Ad esso è allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.
In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati:
a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
Il convenuto si costituisce nel termine assegnato dal giudice, depositando comparsa di risposta che contiene le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli articoli 167 e 473-bis.12, secondo, terzo e quarto comma. La disposizione normativa regola gli oneri difensivi del convenuto, imponendo nella comparsa, a pena di decadenza, la formulazione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e le domande riconvenzionali.
Domanda congiunta di separazione e divorzio. Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, il giudice ai sensi dell’articolo 40 del c.p.c. (connessione tra cause) fissa con ordinanza alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti al giudice precedentemente adito. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell’articolo 473-bis.11, primo comma (… del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Si veda quanto sopra detto sulla competenza per territorio).
Se i procedimenti pendono davanti allo stesso giudice, si applica l’articolo 274 del c.p.c. (riunione di procedimenti relativi a cause connesse).
La sentenza emessa all’esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti.
Eliminazione dell’udienza presidenziale. La causa di separazione e di divorzio giudiziali non avrà più due fasi: la prima davanti al Presidente del Tribunale e la successiva davanti al Giudice Istruttore. Essa si terrà davanti al Collegio o davanti al giudice delegato del Tribunale adito.
Piano genitoriale. Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute. Si tratta di utili informazioni che permettono al giudice, investito del procedimento, di individuare e dettagliare all’interno dei provvedimenti che egli è chiamato ad assumere, le indicazioni più opportune nell’interesse del minore, costruite “su misura” rispetto alla situazione di vita pregressa e alle sue abitudini consolidate.
Interesse prevalente dei minori e provvedimenti indifferibili. In caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti, il Presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell’interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l’udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all’istante un termine perentorio per la notifica.
Provvedimenti temporanei e urgenti del giudice. All’udienza di comparizione, se la conciliazione non riesce, il giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell’interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli. Quando pone a carico delle parti l’obbligo di versare un contributo economico il giudice determina la data di decorrenza del provvedimento, con facoltà di farla retroagire fino alla data della domanda. Allo stesso modo provvede se una delle parti non compare senza giustificato motivo.
Il giudice, inoltre, quando adotta i provvedimenti temporanei e urgenti, indica le informazioni che ciascun genitore è tenuto a comunicare all’altro e può formulare una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quelli allegati dalle parti. Se queste accettano la proposta, il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell’articolo 473-bis.39.
L’ordinanza costituisce titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale, e conserva la sua efficacia anche dopo l’estinzione del processo, finché non sia sostituita con altro provvedimento.
Modificabilità dei provvedimenti. Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.
Violenze domestiche o di genere. Il legislatore ha introdotto con l’art. 473bis.40 del c.p.c. una sezione interamente dedicata alle violenze domestiche e di genere. Le disposizioni normative si applicano nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell’altra o dei figli minori.
Il ricorrente deve indicare nel ricorso gli eventuali procedimenti, definiti o pendenti, relativi agli abusi o alle violenze.
Al ricorso è allegata copia degli accertamenti svolti e dei verbali relativi all’assunzione di sommarie informazioni e di prove testimoniali, nonché dei provvedimenti relativi alle parti e al minore emessi dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.
Il giudice può abbreviare i termini fino alla metà, e compie tutte le attività anche d’ufficio e senza alcun ritardo. Al fine di accertare le condotte allegate, può disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.
Il giudice e i suoi ausiliari tutelano la sfera personale, la dignità e la personalità della vittima e ne garantiscono la sicurezza, anche evitando, se opportuno, la contemporanea presenza delle parti.
Quando la vittima degli abusi o delle violenze allegate è inserita in collocazione protetta, il giudice, ove opportuno per la sua sicurezza, dispone la secretazione dell’indirizzo ove essa dimora. Con il decreto di fissazione dell’udienza, il giudice chiede al pubblico ministero e alle altre autorità competenti informazioni circa l’esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale. Il pubblico ministero e le altre autorità competenti provvedono entro quindici giorni a quanto richiesto.
è previsto anche l’ascolto del minore. Il giudice procede personalmente e senza ritardo all’ascolto del minore, evitando ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze.
Non si procede all’ascolto quando il minore è stato già ascoltato nell’ambito di altro procedimento, anche penale, e le risultanze dell’adempimento acquisite agli atti sono ritenute sufficienti ed esaustive.
Quando all’esito dell’istruzione, anche sommaria, ravvisa la fondatezza delle allegazioni, il giudice adotta i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e il minore, tra cui quelli previsti dall’articolo 473-bis.70 (contenuto degli ordini di protezione), e disciplina il diritto di visita individuando modalità idonee a non compromettere la loro sicurezza.
A tutela della vittima e del minore, il giudice può altresì disporre, con provvedimento motivato, l’intervento dei servizi sociali e del servizio sanitario.
Quando la vittima è inserita in collocazione protetta, il giudice può incaricare i servizi sociali del territorio per l’elaborazione di progetti finalizzati al suo reinserimento sociale e lavorativo.
Queste, sommariamente, in estrema sintesi, le linee guida, non esaustive, della riforma Cartabia in materia di separazione e divorzio di imminente entrata in vigore, salutata con favore dalla Commissione Interna al Consiglio Nazionale Forense dedicata al diritto di famiglia, che in persona del suo coordinatore, ha avuto modo di affermare:
“Abbiamo detto fin dall’inizio che l’introduzione di un rito unico per tutte le cause che riguardano la famiglia è il benvenuto, una cosa positiva soprattutto per il cittadino che si rivolge alla giustizia. Certo, l’anticipazione dei tempi ha un po’ spiazzato gli avvocati, ci troviamo di fronte a un cambiamento complessivo, non ad aggiustamenti quali quelli che avevamo visto in passato che mette al centro delle novità anche il cosiddetto “piano genitoriale”, una “fotografia utile” con l’obiettivo di “offrire al magistrato un quadro completo della situazione, mettendo al centro, in assoluto, l’interesse prevalente del minorenne. La scansione del processo può portare a procedimenti più veloci, anche se una riforma di qualunque tipo deve fare i conti con i mezzi e le risorse disponibili. Il nodo centrale della formazione in futuro non può che essere il passaggio a una formazione congiunta di tutti gli operatori, da magistrati e avvocati, a psicologi e assistenti sociali.Per dare alle famiglie una struttura davvero performante ciascun operatore deve conoscere le difficoltà che può incontrare l’altro nel proprio lavoro”.