Suicidio assistito: esteso il concetto di trattamento di sostegno  vitale (TSV)

Un altro significativo passo avanti alla libertà di scelta è stato  compiuto per le persone gravemente e irreversibilmente malate. La  Corte costituzionale, con la sentenza n. 135 del 18.07.2024, ha  ampliato la possibilità di accesso all’aiuto alla morte  volontaria.  

La pronuncia, si legge nella sentenza, nasce da un procedimento  penale contro tre persone (tra le quali l’Avv. Marco Cappato  dell’Associazione Luca Coscioni) per avere, in violazione  dell’art. 580 del codice penale (istigazione o aiuto al suicidio),  aiutato un paziente, Massimiliano S., affetto da sclerosi multipla  di grado avanzato, in stato di quasi totale immobilità, ad  accedere al suicidio assistito in una struttura privata svizzera.  Il GIP (giudice per le indagini preliminari) ha rilevato che il  paziente si trovava in una condizione di acuta sofferenza,  determinata da una patologia irreversibile e aveva formato la  propria decisione in modo libero e consapevole, ma non era tenuto  in vita da trattamenti di sostegno vitale (TSV), ossia da  interventi farmacologici e tecnologici utilizzati per salvare la  vita del paziente (ne sono alcuni esempi: la rianimazione  cardiopolmonare, la ventilazione meccanica, l’uso di farmaci  attivi sul sistema cardiocircolatorio, la nutrizione artificiale,  la dialisi). Pertanto, ha ritenuto che non sussistessero tutte le  condizioni di non punibilità del suicidio assistito fissate dalla  Corte costituzionale nella sua precedente sentenza n. 242 del 2019  che prevede, invece, quale requisito essenziale, che il paziente  sia tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale. Il GIP ha  chiesto, pertanto, alla Corte di rimuovere il requisito della  dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, ritenendolo in  contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza, di  autodeterminazione terapeutica, di dignità della persona, nonché 

con il diritto al rispetto della vita privata riconosciuto dalla  Convenzione europea dei diritti dell’uomo.  

La Consulta, sebbene non abbia accolto la richiesta del GIP di  eliminare il criterio della dipendenza da trattamento di sostegno  vitale per accedere all’aiuto a morire, ha, e qui sta il  discrimine e l’ampliamento interpretativo, esteso il concetto di  trattamento di sostegno vitale, includendovi anche trattamenti di  sostegno vitali forniti da familiari e personale non medico –  quali, ad esempio, l’evacuazione manuale, l’inserimento di  cateteri o l’aspirazione del muco dalle vie bronchiali – attività  normalmente compiute da personale sanitario, ma che possono essere  eseguite anche da familiari o “caregivers” che assistono il  paziente, purché la loro interruzione determini prevedibilmente la  morte del paziente in un breve lasso di tempo.  

Nel 2019, con la sentenza n. 242, (caso Cappato sull’aiuto dato a  Fabiano Antoniani noto Dj Fabo), la Corte costituzionale ha  stabilito che, per poter accedere legalmente all’aiuto medico alla  morte volontaria, la persona deve essere in possesso di  determinati requisiti: a) essere affetta da una patologia  irreversibile, b) capace di autodeterminarsi, c) reputare  intollerabili le sofferenze fisiche o psicologiche che la malattia  determina, e, infine, d) dipendere da trattamenti di sostegno  vitale. In presenza di tali requisiti, la Corte Costituzionale ha  escluso la punibilità di chi fornisce l’aiuto alla morte  volontaria, prevista dal cit. articolo 580 del codice penale, a  mente del quale “chiunque determina altri al suicidio o rafforza  l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi  modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la  reclusione da cinque a dodici anni”.  

Con la odierna sentenza n. 135/2024 in commento, la Corte  ribadisce gli attuali requisiti stabiliti dalla sentenza n. 242  del 2019, richiesti per l’accesso al suicidio assistito, compresa 

la dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale, e ne  precisa il significato, ampliandone sul piano concettuale e  interpretativo il campo di applicazione includendovi anche  trattamenti di sostegno vitali forniti da familiari e personale  non medico. Ai fini dell’accesso al suicidio assistito, precisa la  Corte, non vi può essere alcuna distinzione tra la situazione del  paziente già sottoposto a trattamenti di sostegno vitale, di cui  può chiedere legittimamente l’interruzione, come nel caso Dj Fabo  deciso dalla Corte con la sentenza 242/2019, e quella del paziente  non ancora sottoposto a tali trattamenti, di cui oramai necessita  per sostenere le sue funzioni vitali, come nel caso di  Massimiliano S. deciso dalla Corte con la sentenza 135/2024 del  18.07.2024, in quanto, anche in quest’ultima situazione, il  paziente, potendo legittimamente rifiutare il trattamento, si  trova già nelle condizioni indicate dalla sentenza n. 242 del  2019.  

Così ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 135 depositata il 18 luglio scorso, e dichiarato non fondate le  questioni di legittimità costituzionale sollevate dal GIP (giudice  per le indagini preliminari) di Firenze sull’articolo 580 del  codice penale (istigazione o aiuto al suicidio) che miravano a  estendere l’area della non punibilità del suicidio assistito oltre  i confini stabiliti dalla Corte con la sua precedente sentenza n.  242 del 2019.  

La Corte, nella parte conclusiva delle motivazioni, ha espresso il  forte auspicio che il legislatore e il servizio sanitario  nazionale assicurino concreta e puntuale attuazione ai principi  fissati dalla propria precedente sentenza del 2019, ferma restando  la possibilità per il legislatore di dettare una diversa  disciplina, nel rispetto dei principi richiamati. E ha ribadito lo  stringente appello, già formulato in precedenti occasioni,  affinché sia garantita a tutti i pazienti una effettiva  possibilità di accesso alle cure palliative appropriate per 

controllare la loro sofferenza, secondo quanto previsto dalla  legge n. 38 del 2010.

Autore

  • avvocato civilista dal 2000. Mediatore civile commerciale e iscritto all'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori. è stato giudice onorario presso il Tribunale civile di Cagliari Sezione distaccata di Sanluri. Ha collaborato per la Rivista Giuridica Sarda diretta dal Prof. Avv. Angelo Luminoso. Collabora per la rivista La Testata.it dal mese di febbraio 2023 dove è autore della rubrica “Diritto & Società”.

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2024-08-10