Rottamazione ter. Nuovi vantaggi per i debiti verso lo Stato

Rottamazione ter. Nuovi vantaggi per i debiti verso lo Stato

Si chiama rottamazione, una agevolazione in favore di chi ha difficoltà a saldare il proprio debito nei confronti dello stato. Siamo alla terza “edizione”, introdotta all’articolo 3 del decreto legge n. 119/2018.

Con la c.d. “rottamazione-ter” si può richiedere ed ottenere la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. La domanda andrà compilata ed inoltrata entro e non oltre il 30 aprile 2019.

Il vantaggio sarà una riduzione della cifra dovuta, ovvero si pagherà l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

Sono rottamabili anche le multe stradali, su cui non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Rispetto all’anno scorso si va ulteriormente incontro ai debitori, con un taglio anche dell’interesse annuo dal 4,5 % al 2 % a partire dall’1 agosto 2019, e con un periodo temporale più ampio per rateizzare fino ad un massimo di 10 rate ripartite in 5 anni.

Altra novità consiste nella possibilità di usufruire dei benefici del decreto legge 119/2018 anche senza presentare l’apposita istanza entro il suindicato termine del 30 aprile del prossimo anno. Sarà tuttavia necessario, in tal caso, aver aderito alla rottamazione-bis (che fu introdotta con il decreto legge 147/2017 – termini scaduti a maggio 2017) ed essere in regola entro il 7 dicembre 2018, pagando l’importo delle rate in scadenza nei mesi di luglio-settembre-ottobre 2018. Può aderire anche chi abbia già aderito alla prima rottamazione (introdotta col decreto legge 196/2016), stavolta però anche se decaduti per non aver versato le rate del piano.

Passiamo ad un po’ di burocrazia. L’adesione può avvenire sia tramite pec (si ricorda che deve necessariamente avere una propria casella pec – posta elettronica certificata per poterlo fare con successo), sia agli sportelli dell’ente territoriale di riscossione, in ogni caso compilando il modello DA-2018, scaricabile al seguente indirizzo:

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/it/Gruppo/DA-2018-MODELLO-ADESIONE-ROTTAMAZIONE-TER_06112018.pdf

Come detto, chi ha aderito alla rottamazione-bis ed è in regola coi pagamenti al 7 dicembre 2018, non dovrà presentare alcuna domanda, in quanto l’ammissione alla rottamazione-ter avverrà automaticamente.

Se si opta per la spedizione a mezzo pec, il modulo DA-2018, insieme alla copia del documento di identità, andrà inviato alla casella pec della Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, che potrà trovarsi nella tabella alla fine dell’articolo.

Se si opta per la consegna a mani agli appositi sportelli, potrà trovarsi quello più vicino tramite il seguente link:

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Contatti/TrovaSportello/

Una volta ricevuta la domanda, l’agenzia delle entrate-riscossione, entro il 30 giugno 2019, invierà ai contribuenti una comunicazione con l’esito della procedura, ovvero l’accoglimento, con indicazione dell’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento; oppure il diniego. Se accolta la domanda, non si darà seguito alle procedure esecutive già avviate, né si avvieranno nuove procedure cautelari o esecutive nei confronti del contribuente beneficiario.

Quanto alle modalità di pagamento si è previsto il pagamento rateizzato o in soluzione unica. In entrambi i casi segnate in calendario il 31 luglio 2019, data della prima o unica rata. Se si opta per la rateizzazione, il numero delle rate dovrà essere indicato espressamente nel modello DA-2018, fino a massimo 10 rate in 5 anni, con scadenza fissata al 31 luglio e al 30 novembre di ciascun anno (con la massima rateizzazione, l’ultima rata cadrà pertanto il 30 novembre del 2023). L’importo delle rate sarà uguale, perciò basterà dividere l’importo per il numero di rate opzionato (tale adempimento ricade comunque sull’ente riscossione).

Come pagare? A tal fine sono disponibili i seguenti canali:

  1. portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
  2. App EquiClick;
  3. sportelli bancari;
  4. uffici postali;
  5. home banking;
  6. punti Sisal e Lottomatica;
  7. tabaccai convenzionati con Banca 5;
  8. sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
  9. Postamat;
  10. compensazione con i crediti commerciali nei confronti della Pubblica amministrazione;
  11. sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Altro aspetto importante coinvolge i residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017. Coloro che non hanno aderito alle precedenti rottamazioni potranno farlo entro il termine del 30 aprile 2018 presentando l’apposita domanda. Coloro che hanno invece aderito e sono stati ammessi alle precedenti rottamazioni, senza alcun adempimento a loro carico (quindi senza necessità di presentare una nuova dichiarazione di adesione), riceveranno, entro il 30 giugno 2019, dall’Agente della riscossione, una nuova comunicazione con la nuova ripartizione dell’importo dovuto e potrà beneficiare di una definizione agevolata in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019, o in 10 rate consecutive di pari importo (fino a 5 anni e con scadenza fissata anche in questo caso il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno), a partire dal 31 luglio 2019. Per ciascuna rata sarà dovuto il tasso di interesse dello 0,3% calcolato a decorrere dal 1° agosto 2019.

 

 

Direzione Regionale                                          PEC
Abruzzo    definizione2018.abruzzo@pec.agenziariscossione.gov.it
Basilicata    definizione2018.basilicata@pec.agenziariscossione.gov.it
Calabria    definizione2018.calabria@pec.agenziariscossione.gov.it
Campania    definizione2018.campania@pec.agenziariscossione.gov.it
Emilia Romagna    definizione2018.emiliaromagna@pec.agenziariscossione.gov.it
Friuli Venezia Giulia    definizione2018.friuliveneziagiulia@pec.agenziariscossione.gov.it
Lazio    definizione2018.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it
Liguria    definizione2018.liguria@pec.agenziariscossione.gov.it
Lombardia    definizione2018.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it
Marche    definizione2018.marche@pec.agenziariscossione.gov.it
Molise    definizione2018.molise@pec.agenziariscossione.gov.it
Piemonte – Valle d’Aosta  

 

   definizione2018.piemontevalleaosta@pec.agenziariscossione.gov.it 

 

Puglia    definizione2018.puglia@pec.agenziariscossione.gov.it
Sardegna    definizione2018.sardegna@pec.agenziariscossione.gov.it
Trentino Alto Adige    definizione2018.trentinoaltoadige@pec.agenziariscossione.gov.it
Toscana    definizione2018.toscana@pec.agenziariscossione.gov.it
Umbria    definizione2018.umbria@pec.agenziariscossione.gov.it
Veneto    definizione2018.veneto@pec.agenziariscossione.gov.it

Tabella degli indirizzi di posta elettronica certificata delle Direzioni Regionali dell’Agente della riscossione.

 

Ultima segnalazione, contenuta nell’articolo 4 dello stesso decreto legge 119/2018, riguarda lo stralcio dei debiti di importo fino a 1.000 euro.

Ciò significa l’annullamento automatico (senza alcuna richiesta da parte del contribuente) dei singoli debiti riferiti al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo residuo fino a mille euro, calcolato al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge), comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni (l’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018, per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili).

Si presente, in merito, che le eventuali somme versate prima del 24 ottobre 2018 resteranno definitivamente acquisite. Quelle versate, invece, dopo tale data sono imputate: ai debiti residui eventualmente inclusi nella definizione agevolata prima del versamento; a debiti scaduti o in scadenza.

In assenza di debiti, gli importi versati dopo il 24 ottobre, saranno rimborsati al contribuente.

Dott. Alessandro Pasquale Lippi

Autore

2022-03-20

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