Al varo la legge sulla sicurezza del personale scolastico

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2024, la  legge 4 marzo 2024 n. 25, recante l’istituzione di un Osservatorio  nazionale sulla sicurezza, modifiche al codice penale e altre  disposizioni per la tutela della sicurezza del personale  scolastico.  

La legge - secondo quanto riportato nella relazione illustrativa -  interviene in merito ai fenomeni di violenza esercitata dagli  studenti, ma anche dai loro famigliari, nei confronti del  personale della scuola. A tal fine, la legge opera su due  versanti: a) quello del monitoraggio e dell'analisi del fenomeno,  mediante l'istituzione di un apposito Osservatorio nazionale,  accompagnato da iniziative informative e di sensibilizzazione; b)  quello penale, introducendo delle aggravanti per i delitti  commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente  scolastico o di un membro del personale docente, educativo,  amministrativo, tecnico od ausiliario della scuola.  

Il provvedimento si compone di 7 articoli.  

Nel dettaglio, l’articolo 1 introduce l'Osservatorio nazionale  sulla sicurezza del personale scolastico presso il Ministero  dell'istruzione e del merito con la funzione di a) monitorare e  analizzare le segnalazioni di casi di violenza commessi ai danni  del personale scolastico e le segnalazioni di eventi indicatori  del rischio di atti di violenza o minaccia in danno del personale  scolastico; b) promuovere studi e analisi per la formulazione di  proposte volte a migliorare la legislazione vigente e promuovere  iniziative per favorire un clima di collaborazione tra la scuola,  gli studenti e le famiglie; c) promuovere buone pratiche per  sostenere i processi di apprendimento, ridurre e prevenire i  fenomeni della dispersione scolastica, del bullismo, della  violenza, del disagio giovanile, delle difficoltà specifiche  nell'apprendimento e delle problematiche comportamentali; d)  vigilare sull'attuazione, nell'ambito scolastico, delle misure di  prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza nei  luoghi di lavoro; e) promuovere la diffusione delle buone prassi  in materia di sicurezza del personale scolastico; f) promuovere lo  svolgimento di corsi di formazione per il personale scolastico; g)  incentivare iniziative a favore degli studenti finalizzate alla  prevenzione e al contrasto del disagio giovanile.  

L'articolo 2 prevede, invece, che il Ministro dell'istruzione e  del merito promuova iniziative di informazione e di  sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del  personale scolastico, utilizzando le risorse disponibili a  legislazione vigente per la realizzazione di progetti di  comunicazione istituzionale.  

L'articolo 3 istituisce, inoltre, il 15 dicembre di ogni anno e  senza effetti civili, la "Giornata nazionale di educazione e  prevenzione contro la violenza nei confronti del personale  scolastico", volta a sensibilizzare la popolazione promuovendo una  cultura che condanni ogni forma di violenza contro il personale  scolastico.  

Gli articoli 4, 5 e 6 recano modifiche al codice penale.  

Giova ricordare che, ai fini dell'applicazione della legge penale,  secondo la giurisprudenza, intesa come il complesso di pronunce,  quindi sentenze e ordinanze, il dirigente scolastico e il docente  rivestono la qualifica di pubblici ufficiali in quanto, ai sensi  dell'art. 357 c.p., esercitano una funzione disciplinata da norme  di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della  volontà della Pubblica Amministrazione (P.A.) e dal suo svolgersi  attraverso atti autoritativi, ossia atti della P.A. caratterizzati  dalla imperatività, in quanto incidono unilateralmente sulla sfera  giuridica dei destinatari, dall’esecutività in quanto  immediatamente esecutivi, e dalla esecutorietà in quanto possono  essere portati ad esecuzione direttamente dalla P.A. senza dover  ricorrere previamente ad un giudice, mentre il personale  ATA riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio.  

L'articolo 4 introduce una nuova circostanza aggravante  comune consistente nell'aver agito, nei delitti commessi con  violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un  membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico  od ausiliario della scuola.  

L'articolo 5 modifica l'art. 336 c.p. (Violenza o minaccia a un  pubblico ufficiale) ai sensi del quale è punito con la reclusione  da 6 mesi a 5 anni chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico  ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per  costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o a  omettere un atto dell'ufficio o del servizio.  

La modifica prevede che la pena sia aumentata fino alla  metà (circostanza aggravante a effetto speciale) se il fatto è  commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o  dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o  di un membro del personale docente, educativo, amministrativo,  tecnico o ausiliario della scuola.  

Quando, invece, il fatto sia commesso per costringere il pubblico  ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio a compiere un atto  del proprio ufficio o servizio, la pena, per effetto della  circostanza attenuante, è diminuita.  

L'articolo 6 modifica l'art. 341-bis c.p. (Oltraggio a pubblico  ufficiale) il quale prevede che sia punito con la reclusione da 6  mesi a 3 anni chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e  in presenza di più persone, offende l'onore e il prestigio di un 

pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o  nell'esercizio delle sue funzioni.  

La novella prevede che la pena sia aumentata fino alla metà  (circostanza aggravante a effetto speciale) se il fatto è commesso  nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del  personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario  della scuola.  

L'articolo 7 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.  Dall'attuazione della legge in commento non dovranno, pertanto,  derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  Le amministrazioni competenti dovranno, quindi, provvedere agli  adempimenti previsti dalla presente legge in commento con le  risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione vigente.  

In sintesi, l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale  scolastico potrà esercitare le proprie funzioni solo con le (già  limitate e residue) risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili.