Al via l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

Il Presidente della Repubblica ha emanato il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2024, che istituisce, a decorrere dal primo gennaio 2025, l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

L’Autorità Garante è stata istituita al fine di assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale, dal diritto dell’Unione europea e dalle norme nazionali. L’Autorità Garante eserciterà le funzioni e i compiti ad essa assegnati con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica. Con riguardo alle persone con disabilità private della libertà personale, il Garante potrà inoltre individuare  forme di collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Composizione e Ufficio del Garante. L’Autorità Garante ha sede in Roma ed è un organo collegiale composto dal presidente e da due componenti. Il presidente e i componenti del collegio durano in carica quattro anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta.

Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali è previsto l’Ufficio del Garante, posto alle dipendenze dell’Autorità Garante. Nell’ambito della propria autonomia organizzativa, il Garante potrà adottare con regolamento le disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, esercizio delle funzioni e contabilità, nonché un codice di condotta per i propri componenti e per il personale dell’Ufficio del Garante. Il rendiconto della gestione finanziaria del Garante è soggetto al controllo della Corte dei conti.

Funzioni e prerogative del Garante. Il Garante, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo in commento:

  • potrà vigilare sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con Legge n. 18/2009, e dagli altri trattati internazionali;
  • potrà contrastare i fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità e del rifiuto dell’accomodamento ragionevole di cui al successivo art. 5;
  • potrà promuovere l’effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, in condizione di eguaglianza con gli altri cittadini, anche impedendo che esse siano vittime di segregazione;
  • potrà ricevere le segnalazioni presentate da persone con disabilità, dai loro familiari, da chi le rappresenta, dalle associazioni e dagli enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilità, da singoli cittadini, da pubbliche amministrazioni, nonché dall’Autorità politica delegata in materia di disabilità. All’esito della valutazione e verifica delle segnalazioni pervenute, previa audizione delle persone con disabilità legittimate, potrà esprimere con delibera collegiale pareri motivati; 
  • potrà svolgere verifiche, d’ufficio o a seguito di segnalazione, sull’esistenza di fenomeni discriminatori;
  • potrà richiedere alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di fornire le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza. In caso di silenzio, inerzia o rifiuto, potrà proporre ricorso ai sensi dell’art. 116 del codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104);
  • potrà formulare raccomandazioni e pareri inerenti alle segnalazioni raccolte alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti, proponendo o sollecitando, anche attraverso l’autorità di settore o di vigilanza, interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate;
  • potrà promuovere la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione, comunicazione e progetti, iniziative ed azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;
  • potrà promuovere, nell’ambito delle rispettive competenze, rapporti di collaborazione con i garanti e gli altri organismi pubblici comunque denominati a cui sono attribuite, a livello regionale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti delle persone con disabilità;
  • dovrà assicurare la consultazione con le organizzazioni e con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità;
  • dovrà trasmettere entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sull’attività svolta alle Camere nonché al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità politica delegata in materia di disabilità sull’attività svolta;
  • potrà visitare, con accesso illimitato ai luoghi, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato, le strutture che erogano servizi pubblici essenziali, e nel corso delle visite potrà avere colloqui riservati, senza testimoni, con le persone con disabilità e con qualunque altra persona possa fornire informazioni rilevanti;
  • potrà visitare gli istituti penitenziari e le camere di sicurezza, ai sensi degli art. 67 e 67-bis della Legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario);
  • potrà agire e resistere in giudizio a difesa delle proprie prerogative, avvalendosi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato;
  • potrà definire e diffondere codici e raccolte delle buone pratiche, ma anche di modelli di accomodamento ragionevole;
  • potrà collaborare con gli organismi indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.

Pareri del Garante. Tra le prerogative riconosciute al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, v’è quella dettata dall’art. 5 del decreto legislativo in commento, a mente del quale il Garante potrà valutare le segnalazioni ricevute e verificare l’esistenza di discriminazioni comportanti lesioni di diritti soggettivi o di interessi legittimi, e, all’esito della valutazione e verifica, ad eccezione dei casi di urgenza, sentite le parti, esprimere con delibera collegiale pareri motivati.

Nel dettaglio, la norma prevede che nel caso in cui un’amministrazione o un concessionario di pubblico servizio adotti un provvedimento o un atto amministrativo generale in relazione al quale la parte lamenta una violazione dei diritti della persona con disabilità, una discriminazione o una lesione di interessi legittimi, il Garante potrà emettere un parere motivato nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate nonché una proposta di accomodamento ragionevole nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza.

Quando le verifiche hanno ad oggetto il mancato adeguamento a quanto previsto dai piani per l’eliminazione di barriere architettoniche dagli edifici pubblici e aperti al pubblico e da quelli privati che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, nonché l’eliminazione delle barriere sensopercettive e di ogni altra barriera che impedisce alle persone con disabilità di potervi accedere in condizione di pari opportunità con gli altri cittadini o ne limiti la loro fruizione in modo significativo, il Garante potrà proporre all’amministrazione competente un cronoprogramma per rimuovere le barriere e vigilare sugli stati di avanzamento.

Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per i diritti delle persone con disabilità, ove non sia stata promossa azione giudiziaria, il Garante potrà, anche d’ufficio, a seguito di un sommario esame circa la sussistenza di una grave violazione del principio di non discriminazione in danno di una o più persone con disabilità, proporre l’adozione di misure provvisorie.

Azione del Garante avverso il silenzio dell’amministrazione inerte. Di particolare rilievo assume, inoltre, la disposizione normativa relativa all’azione del Garante avverso il silenzio delle amministrazioni. Ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo in commento, trascorsi novanta giorni dal parere motivato di cui al precedente art. 5, constatata l’inerzia da parte delle amministrazioni e concessionari di pubblici servizi, il Garante potrà proporre azione ai sensi dell’articolo 31 del codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104) e obbligare l’amministrazione inerte ad adempiere (ottemperare).