Il regime forfettario, rivolto ai contribuenti con partita Iva con incassi o compensi fino a 85.000 euro annui, continuerà ad applicare un’imposta sostitutiva di Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap anche nel 2026. La conferma arriva dalla Manovra di Bilancio.
L’aliquota ordinaria della flat tax è del 15%, ma chi avvia una nuova attività può beneficiare di un’aliquota ridotta al 5% per i primi cinque anni. Le fatture emesse nel regime forfettario sono esenti da Iva, semplificando gli obblighi contabili: non sono richiesti registri, liquidazioni periodiche né la dichiarazione Iva annuale.
La base imponibile si calcola applicando ai ricavi o compensi un coefficiente di redditività variabile in base al codice Ateco che identifica l’attività svolta. L’imposta si calcola applicando l’aliquota di redditività agli incassi, senza possibilità di detrarre analiticamente le spese, ad eccezione dei contributi previdenziali obbligatori.
Un contribuente che supera gli 85.000 euro di incassi, ma rimane sotto i 100.000, mantiene il regime forfettario per l’anno corrente, perdendolo dal primo gennaio successivo. Superando i 100.000 euro, si esce immediatamente dal regime agevolato nell’anno in corso.
Chi nel 2025 ha percepito più di 35.000 euro lordi da lavoro dipendente o pensione non può applicare il forfettario nel 2026, a meno che il rapporto di lavoro sia cessato nel 2025 senza altri redditi assimilati. Sono esclusi anche coloro che nel 2025 hanno sostenuto costi per lavoro superiori a 20.000 euro.
Non possono aderire al regime forfettario coloro che partecipano a società di persone o srl che svolgono attività riconducibili a quelle della partita Iva, e coloro che nell’anno precedente o nei due successivi hanno lavorato prevalentemente con il proprio ex datore di lavoro (più del 50% dei compensi).
Per beneficiare della flat tax al 5%, l’attività non deve essere una mera continuazione di un lavoro svolto come dipendente o autonomo, il che implica non fatturare ai medesimi clienti del passato, non lavorare nello stesso luogo e non utilizzare gli stessi strumenti.
In caso di rilevamento di un’attività già avviata, non è sufficiente essere una “nuova Partita Iva”: il Fisco considera se l’imprenditore precedente non abbia superato gli 85.000 euro di ricavi nell’anno precedente al subentro. Inoltre, nei tre anni fiscali precedenti all’apertura della Partita IVA, non si deve aver esercitato attività professionale o d’impresa, neppure sotto altra forma.
Ultimo aggiornamento: 08/01/2026
Flat tax al 15% per i professionisti e al 5% per le giovani startup: le regole del regime forfettario per il 2026
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