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Diritto & Società

Energia Elettrica: dal 10 gennaio 2024 termina il mercato tutelato

Energia Elettrica: dal 10 gennaio 2024 termina il mercato tutelato

Il 10 gennaio 2024 termina il mercato tutelato dell’energia. I clienti domestici non vulnerabili che appartengono al mercato tutelato e non hanno ancora aderito al mercato libero, beneficeranno del cosiddetto Servizio a Tutele Graduali (STG), mentre i clienti domestici socialmente ed economicamente più deboli, c.d. vulnerabili, rimarranno nel mercato tutelato, a condizioni economiche definite dall’Authority dell’energia.

Queste in estrema sintesi le linee guida del Decreto Ministeriale (DM) del 18 maggio 2023, n. 169, dove sono contenuti i criteri e le modalità, forniti dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), per l’ingresso consapevole dei clienti domestici non vulnerabili nel mercato libero dell’energia elettrica che non abbiano ancora esercitato il proprio diritto di scelta del fornitore.

I clienti domestici non vulnerabili che, alla data della cessazione del servizio di maggior tutela non abbiano stipulato un contratto per la fornitura dell’energia elettrica sul mercato libero sono assegnati, per un periodo massimo di tre anni, a decorrere dal 10 gennaio 2023, al Servizio a Tutele Graduali (STG).

Rientrano, invece, nella categoria dei clienti vulnerabili, per i quali il mercato tutelato continua con lo stesso fornitore di origine e alle medesime condizioni economiche: 1) chi ha un’età superiore ai 75 anni; 2) chi si trova in condizioni economicamente svantaggiate (ad esempio è percettore di bonus energia; 3) chi si trova in gravi condizioni di salute che richiedono l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche salvavita alimentate dall’energia elettrica o i soggetti presso i quali sono presenti persone che versano in tali condizioni; 4) chi è un soggetto con disabilità grave ai sensi della legge 104/92; 5) chi si trova in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi; 6) chi si trova in un’isola minore non interconnessa.

Il fornitore, si legge nel D.M. sopra citato, sarà selezionato dall’Autorità tramite un’asta, con regole ben precise. L’Italia sarà divisa in 26 zone e per ogni zona sarà definito un fornitore, vincitore dell’asta. Il vincitore diventerà il fornitore di tutti i clienti domestici che, per la fornitura di luce, non hanno ancora un fornitore nel mercato libero.

Sulla base dell’esito dell’asta, in cui i fornitori faranno delle offerte per la tariffa da applicare, l’Authority definirà condizioni economiche uguali per tutta Italia, indipendentemente dall’area e dal fornitore che ha vinto nell’area stessa. In questo modo sarà garantita parità di trattamento a tutti i clienti domestici coinvolti nel cambio. Si tratterà di un’offerta a prezzo variabile, che continuerà ad essere indicizzata all’andamento dei prezzi all’ingrosso.

Almeno 6 mesi prima della scadenza del periodo di assegnazione, l’operatore STG informa il cliente finale: 1) della scadenza del periodo di erogazione del STG e del diritto di scegliere un altro fornitore nel libero mercato ovvero una qualsiasi offerta di mercato libero del medesimo esercente; 2) della circostanza che, in mancanza di una scelta espressa, alla scadenza del periodo di erogazione del STG il cliente è rifornito dal medesimo esercente il STG sulla base della propria offerta di mercato libero più favorevole. In ogni momento, il cliente domestico, prima della scadenza dei tre anni, potrà cambiare fornitore ed entrare nel mercato libero.

Dal 1° aprile 2027, il STG assolverà esclusivamente alle funzioni di servizio di ultima istanza per garantire la continuità della fornitura di energia elettrica alle piccole imprese di cui al D.M. del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MISE) del 31 dicembre 2020, alle microimprese di cui al decreto del MITE del 31 agosto 2022 e ai clienti domestici non vulnerabili che, per qualsiasi motivo, dovessero trovarsi senza fornitore di energia elettrica.

Cosa accade, invece, ai contratti di fornitura di gas.

A differenza di quello dell’energia elettrica, nel mercato del gas tutti i fornitori del mercato libero sono in grado di fornire anche contratti in regime di maggior tutela. Per tale motivo, per il gas, non ci sarà bisogno di nessuna asta per individuare i fornitori. 

I clienti domestici, sia del mercato tutelato, sia di quello libero, riceveranno precise informazioni dai loro fornitori di gas dell’esistenza della categoria dei clienti vulnerabili, affinché sappiano che potranno beneficiare delle condizioni economiche ad essi ancora riservate. I requisiti per appartenere alla categoria dei clienti vulnerabili sono gli stessi previsti per l’energia elettrica, e già descritti in precedenza.

A partire quindi dal 10 gennaio 2024, anche per la fornitura di gas, ai clienti vulnerabili saranno applicate le condizioni economiche definite dall’Authority, mentre per i clienti non vulnerabili il fornitore sarà tenuto a proporre un’offerta di mercato libero presente nel suo portafoglio: dovrà essere la più economica tra le offerte disponibili per i domestici. A questo punto i clienti potranno: 1) scegliere se aderire alla proposta del loro fornitore; 2) scegliere un’altra offerta dello stesso fornitore; 3) cambiare fornitore scegliendo ovviamente una qualsiasi altra offerte del mercato libero; 4) oppure potranno non effettuare alcuna scelta: in questo caso sarà loro applicata l’offerta a prezzo variabile, con condizioni contrattuali uguali a quelle del mercato tutelato e un prezzo che segue il mercato all’ingrosso.

Per concludere, una breve raccomandazione che vale per tutti i contratti di fornitura domestica di energia elettrica e di gas conclusi da un consumatore.

Tutti i clienti domestici (consumatori) possono esercitare il diritto di ripensamento. Entro 14 giorni dall’adesione possono comunicare al nuovo fornitore la volontà di recedere dal contratto di fornitura e interrompere la procedura di disattivazione del vecchio fornitore. Se, invece, il cliente ha chiesto l’attivazione immediata (prima che siano decorsi i 14 giorni per il ripensamento) sarà tenuto a corrispondere al fornitore i costi nel frattempo eventualmente sostenuti. Per esercitare il diritto di ripensamento si può inviare una qualsiasi richiesta scritta ai recapiti del nuovo fornitore, seguire la procedura online o compilare i moduli messi a disposizione.

Il diritto di ripensamento può essere esercitato solo se la sottoscrizione del contratto è avvenuta a distanza o fuori dai locali commerciali del fornitore: per esempio per telefono, da remoto via internet, in un corner all’interno di un centro commerciale. 

TAGS: contratto di fornitura di energia elettrica e gas, mercato tutelato, mercato libero, servizio a tutele graduali, clienti vulnerabili, Authority, codice del consumo, diritto di ripensamento, contratto a distanza o fuori dai locali commerciali.

Autore

  • avvocato civilista dal 2000. Mediatore civile commerciale e iscritto all'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori. è stato giudice onorario presso il Tribunale civile di Cagliari Sezione distaccata di Sanluri. Ha collaborato per la Rivista Giuridica Sarda diretta dal Prof. Avv. Angelo Luminoso. Collabora per la rivista La Testata.it dal mese di febbraio 2023 dove è autore della rubrica “Diritto & Società”.

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