
Come rispettare le ultime volontà dei propri cari.
Oggi parliamo di un argomento particolare: la dispersione delle ceneri del defunto.
Si può fare? Come?
Pensate che fino al 2001 era considerata addirittura reato la pratica, già diffusasi in altri paesi, di disperdere le ceneri dei propri cari in mare, o in luoghi pubblici o privati. L’Italia, proprio per adeguarsi alle regole di paesi che riconoscevano pieno rispetto alle disposizioni di ultima volontà dei propri concittadini, ha scelto non solo di modificare la legge penale in materia, ma di dettare delle regole specifiche, contenute anche in apposite leggi regionali (in Sardegna è la n. 32 del 2 agosto 2018).
Dal 2001 quindi, con la legge 130 del 30 marzo dello stesso anno, si possono disperdere liberamente le ceneri del defunto purché ciò risulti da una espressa disposizione scritta del defunto stesso, che può essere contenuta nel testamento o può rendersi al comune di residenza o di decesso. Tale dichiarazione potrebbe essere stata compiuta oralmente dal defunto, in tal caso ne è garantito il rispetto tramite i familiari più intimi (quali genitori, coniuge o figli) che possono esprimerla “in sua vece”. Questi possono infatti esprimere tale volontà al posto del defunto mediante dichiarazione ritualmente resa di fronte a pubblico ufficiale (esempio: notaio, segretario comunale ecc.).
La dispersione delle ceneri è in ogni caso preceduta da un’autorizzazione rilasciata dall’ufficiale di stato civile del comune (il sindaco). Questa può essere rilasciata contestualmente alla cremazione oppure successivamente. Si fa presente che qualora la dispersione delle ceneri debba avvenire in comune diverso da quello competente per il rilascio dell’autorizzazione, sarà necessario ottenere il nulla osta perché l’autorizzazione venga rilasciata, invece, dal Comune in cui si intende disperdere le ceneri (così la legge regionale).
È necessario un ulteriore accorgimento per il rilascio dell’autorizzazione. Occorre infatti che venga acquisito un certificato in carta libera rilasciato dal medico curante o dal medico necroscopo ed autenticato dal coordinatore sanitario, con cui si esclude il sospetto di morte dovuta a reato; nel caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria, invece, sarà necessario il rilascio da parte dell’autorità giudiziaria stessa di un nulla osta recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
Si osserva, quanto alla cremazione, che una dichiarazione autografa del defunto, contraria alla cremazione, prevale se fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria, invece, favorevole.
Diamo ora indicazione dei luoghi in cui può avvenire la dispersione delle ceneri:
a) in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri;
b) in natura;
c) in aree private;
d) è in ogni caso vietata nei centri abitati.
Sulle modalità invece:
- in mare, nei laghi e nei fiumi questo può compiersi solo nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
- in aree private è eseguita all’aperto, con il consenso dei proprietari.
Infine, si osservi che la dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 2.582 a euro 12.911