
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2024, la legge 4 marzo 2024 n. 25, recante l’istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza, modifiche al codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico.
La legge – secondo quanto riportato nella relazione illustrativa – interviene in merito ai fenomeni di violenza esercitata dagli studenti, ma anche dai loro famigliari, nei confronti del personale della scuola. A tal fine, la legge opera su due versanti: a) quello del monitoraggio e dell’analisi del fenomeno, mediante l’istituzione di un apposito Osservatorio nazionale, accompagnato da iniziative informative e di sensibilizzazione; b) quello penale, introducendo delle aggravanti per i delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico od ausiliario della scuola.
Il provvedimento si compone di 7 articoli.
Nel dettaglio, l’articolo 1 introduce l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico presso il Ministero dell’istruzione e del merito con la funzione di a) monitorare e analizzare le segnalazioni di casi di violenza commessi ai danni del personale scolastico e le segnalazioni di eventi indicatori del rischio di atti di violenza o minaccia in danno del personale scolastico; b) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte volte a migliorare la legislazione vigente e promuovere iniziative per favorire un clima di collaborazione tra la scuola, gli studenti e le famiglie; c) promuovere buone pratiche per sostenere i processi di apprendimento, ridurre e prevenire i fenomeni della dispersione scolastica, del bullismo, della violenza, del disagio giovanile, delle difficoltà specifiche nell’apprendimento e delle problematiche comportamentali; d) vigilare sull’attuazione, nell’ambito scolastico, delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro; e) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza del personale scolastico; f) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale scolastico; g) incentivare iniziative a favore degli studenti finalizzate alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile.
L’articolo 2 prevede, invece, che il Ministro dell’istruzione e del merito promuova iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull’importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.
L’articolo 3 istituisce, inoltre, il 15 dicembre di ogni anno e senza effetti civili, la “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico”, volta a sensibilizzare la popolazione promuovendo una cultura che condanni ogni forma di violenza contro il personale scolastico.
Gli articoli 4, 5 e 6 recano modifiche al codice penale.
Giova ricordare che, ai fini dell’applicazione della legge penale, secondo la giurisprudenza, intesa come il complesso di pronunce, quindi sentenze e ordinanze, il dirigente scolastico e il docente rivestono la qualifica di pubblici ufficiali in quanto, ai sensi dell’art. 357 c.p., esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione (P.A.) e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi, ossia atti della P.A. caratterizzati dalla imperatività, in quanto incidono unilateralmente sulla sfera giuridica dei destinatari, dall’esecutività in quanto immediatamente esecutivi, e dalla esecutorietà in quanto possono essere portati ad esecuzione direttamente dalla P.A. senza dover ricorrere previamente ad un giudice, mentre il personale ATA riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
L’articolo 4 introduce una nuova circostanza aggravante comune consistente nell’aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico od ausiliario della scuola.
L’articolo 5 modifica l’art. 336 c.p. (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) ai sensi del quale è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o a omettere un atto dell’ufficio o del servizio.
La modifica prevede che la pena sia aumentata fino alla metà (circostanza aggravante a effetto speciale) se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.
Quando, invece, il fatto sia commesso per costringere il pubblico ufficiale o l’incaricato del pubblico servizio a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, la pena, per effetto della circostanza attenuante, è diminuita.
L’articolo 6 modifica l’art. 341-bis c.p. (Oltraggio a pubblico ufficiale) il quale prevede che sia punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore e il prestigio di un
pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni.
La novella prevede che la pena sia aumentata fino alla metà (circostanza aggravante a effetto speciale) se il fatto è commesso nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.
L’articolo 7 reca infine la clausola di invarianza finanziaria. Dall’attuazione della legge in commento non dovranno, pertanto, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti dovranno, quindi, provvedere agli adempimenti previsti dalla presente legge in commento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In sintesi, l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico potrà esercitare le proprie funzioni solo con le (già limitate e residue) risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.