
È stata depositata oggi a Cagliari presso il Consiglio Regionale della Sardegna una proposta di legge regionale per regolamentare le procedure sanitarie del suicidio assistito, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 242 del 2019.
Secondo il disegno di legge, depositato in Consiglio Regionale da Piero Comandini (Pd), primo firmatario, e altri 21 consiglieri regionali di M5S, Progressisti e AVS, potranno accedere gratuitamente alle prestazioni e ai trattamenti relativi al suicidio medicalmente assistito, conformemente a quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 242 del 2019, le persone: a) affette da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che le stesse reputano intollerabili; b) tenute in vita da trattamenti di sostegno vitale; c) pienamente capaci di prendere decisioni libere e consapevoli; d) che esprimono un proposito di suicidio formatosi in modo libero e autonomo, chiaro e univoco.
La legge si compone di sei articoli.
L’obiettivo fondamentale della legge è quello di garantire alle persone malate che intendono accedere al suicidio assistito la necessaria assistenza sanitaria, nel rispetto dei principi stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019, garantendo che il diritto all’erogazione del trattamento è individuale e inviolabile, e che non può essere limitato, assoggettato a condizioni o altre forme di controllo ulteriori e diverse da quelle previste dalla proposta di legge.
Giova ricordare al lettore che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 242 del 2019 ha depenalizzato l’aiuto al suicidio di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. Tuttavia dopo questa sentenza non è stata ancora approvata dal Parlamento una legge nazionale che disciplini la materia.
Il testo del disegno di legge regionale è stato elaborato dall’Associazione Luca Coscioni per dare quindi piena attuazione, fino all’entrata in vigore della disciplina statale, ai principi sanciti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019.
Il testo prevede l’istituzione di una Commissione medica multidisciplinare presso le aziende sanitarie regionali, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della legge regionale, deputata a effettuare le verifiche mediche relative alla sussistenza delle condizioni di accesso e alle migliori modalità di esecuzione del suicidio assistito indicate dalla Corte costituzionale. L’articolo chiarisce, altresì, che la partecipazione alla Commissione medica multidisciplinare non comporta la corresponsione di compensi, gettoni di presenza o altre indennità comunque denominate. Le strutture sanitarie devono inoltre garantire il supporto, l’assistenza e i mezzi necessari al completamento della procedura.
In caso di rifiuto delle cure con sedazione profonda continuativa e di ogni altra soluzione praticabile ai sensi della legge 22 dicembre 2017, n. 219 la Commissione definisce, altresì, previo parere del Comitato etico territorialmente competente, le modalità per garantire alle persone in possesso dei requisiti, interessate ad accedere al suicidio medicalmente assistito, la morte più rapida, indolore e dignitosa possibile.
Le aziende sanitarie regionali, sempre secondo il disegno di legge regionale, dovranno fornire il supporto tecnico e farmacologico nonché l’assistenza medica per la preparazione all’auto somministrazione del farmaco autorizzato presso una struttura ospedaliera, l’hospice o, se richiesto, il proprio domicilio.
La verifica del possesso dei requisiti per accedere al trattamento dovrà concludersi entro il termine complessivo di venti giorni dalla presentazione dell’istanza della persona interessata all’Azienda Sanitaria competente per territorio, termine che le strutture del Servizio Sanitario Regionale, tra cui i comitati etici territorialmente competenti, dovranno rispettare nelle procedure connesse all’erogazione dei trattamenti di suicidio assistito.
La persona in possesso dei requisiti autorizzata ad accedere al suicidio medicalmente assistito può inoltre decidere in ogni momento di sospendere, posticipare o annullare l’erogazione del trattamento.
L’articolo 6, infine, dà conto della non necessità di una speciale copertura finanziaria per la legge regionale proposta giacché essa riguarda prestazioni sanitarie che la Regione Sardegna è già tenuta a garantire e per i costi delle quali si dovrà quindi provvedere secondo le ordinarie modalità di finanziamento dei servizi.