Approvato alla Camera il testo unificato sul diritto all’Oblìo Oncologico

Al fine di escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparità di trattamento, la proposta di legge, in discussione al Senato, reca disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all’oblìo delle persone guarite da patologie oncologiche.

Il testo unificato in esame, recante Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, è stato elaborato sulla base del contenuto delle diverse proposte di legge depositate in Parlamento, ed è stato adottato come testo base nella seduta del 28 giugno 2023. Il provvedimento ha subìto alcune modifiche a seguito dell’approvazione di emendamenti. Alla luce degli emendamenti approvati, il testo nella sua versione definitiva è passato al Senato per la discussione e l’approvazione.

Il provvedimento in discussione al Senato si compone di 5 articoli.

L’articolo 1 definisce l’oggetto e le finalità della legge.

La legge riconosce il diritto delle persone che sono state affette da patologia oncologica a non subire discriminazioni nell’accesso all’adozione di minori e ai servizi bancari e assicurativi, e di non fornire informazioni, né essere oggetto di indagini sulla propria pregressa condizione patologica in attuazione degli articoli 2 (riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo), 3 (eguaglianza e pari dignità sociale) e 32 (diritto fondamentale alla tutela della salute) della Costituzione e degli articoli 7 (rispetto della vita privata e della vita familiare), 8 (protezione dei dati di carattere personale), 21 (non discriminazione), 35 (protezione della salute) e 38 (protezione dei consumatori) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dell’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

L’articolo 2, comma 1, in tema di accesso ai servizi bancari, finanziari ed assicurativi, prevede che in sede di stipulazione o di rinnovo di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari non possono essere richieste al consumatore informazioni sullo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età.

Al comma 2 viene poi chiarito che trascorso il periodo di dieci o cinque anni di cui al comma 1, le informazioni eventualmente fornite in sede di stipulazione dei contratti non possono più essere considerate ai fini della valutazione del rischio o della solvibilità del consumatore.

Il comma 3 integra le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 prevedendo che, nei medesimi casi da essi disciplinati, non possono essere imposti al consumatore limiti, costi e oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente. è fatto assoluto divieto, quindi, richiedere l’effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari per la stipulazione dei contratti sopra indicati.

Il comma 4 prevede che il consumatore che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1 deve essere informato in modo esaustivo dagli operatori bancari e assicurativi (banche, istituti di credito, imprese di assicurazione, intermediari assicurativi e finanziari), in tutte le fasi della stipulazione del contratto, ivi comprese le trattative precontrattuali e la stipula o il rinnovo di contratti, dei diritti derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge, ossia il diritto a non fornire informazioni sulle pregresse condizioni di salute come indicato al precedente comma. Di tale diritto deve essere quindi fatta espressa menzione nei moduli o formulari contrattuali predisposti e utilizzati ai fini della stipula o del rinnovo di detti contratti di cui al precedente comma 2.

Il comma 5 prevede, infine, che il termine di dieci o cinque anni e i requisiti terapeutici di cui al comma 1 possano essere derogati e integrati – sulla base dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e dei protocolli – con decreto del Ministro della salute, da adottare ogni due anni, su proposta della Consulta istituita dal successivo articolo 4.

L’articolo 3 apporta alcune modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184 che disciplina l’adozione e l’affidamento dei minori, l’adozione internazionale e l’adozione in casi particolari. Più segnatamente, viene modificato il comma 4 dell’articolo 22 della predetta legge, inserendo nuove disposizioni che limitano l’ambito delle indagini relative allo stato di salute di coloro che intendono adottare un minore. Viene in particolare stabilito che tali indagini non possono avere ad oggetto patologie oncologiche trascorsi 10 anni dalla fine del trattamento terapeutico, in assenza di recidive o ricadute, ovvero 5 anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età, fatti salvi i diversi termini e requisiti terapeutici eventualmente stabiliti per specifiche patologie con decreto del Ministro della salute.

L’articolo 4 disciplina l’istituzione, le competenze e le modalità di funzionamento della Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche, alla quale sono attribuite funzioni essenziali nell’attuazione della legge in commento e, più in generale, nella promozione di una più matura consapevolezza delle situazioni problematiche che possono caratterizzare l’esperienza di vita degli ex pazienti oncologici.

Si prevede che la Consulta venga istituita presso il Ministero della salute e con decreto del Ministro siano stabilite le modalità per la sua costituzione.

Per ultimo, l’articolo 5 detta disposizioni transitorie e finali.

Il primo comma prevede, in particolare, che entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, la Consulta adotti i provvedimenti attuativi della presente legge e, se necessario, predisponga formulari e modelli contrattuali da sottoporre al consumatore e agli operatori bancari, finanziari e assicurativi.

Il comma 2 prevede in ogni caso che, nell’attesa dell’adozione dei provvedimenti attuativi della presente legge, gli operatori bancari e assicurativi si adeguino in sede di stipula dei contratti dopo la sua entrata in vigore ai princìpi enunciati dalla legge, a pena di nullità delle clausole contrattuali da essi difformi.

Autore

  • Giuseppe Speranza

    avvocato civilista dal 2000. Mediatore civile commerciale e iscritto all'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori. è stato giudice onorario presso il Tribunale civile di Cagliari Sezione distaccata di Sanluri. Ha collaborato per la Rivista Giuridica Sarda diretta dal Prof. Avv. Angelo Luminoso. Collabora per la rivista La Testata.it dal mese di febbraio 2023 dove è autore della rubrica “Diritto & Società”.

2023-10-29

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