Decreto Caivano: misure urgenti contro la violenza giovanile

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile.

Si introducono norme per il risanamento e la riqualificazione del territorio del Comune di Caivano e per favorire lo sviluppo economico e sociale dell’area. Inoltre, l’intervento normativo agisce sull’applicabilità delle misure cautelari ai minori di 18 anni, con l’obiettivo di sanzionare e dissuadere dal tenere comportamenti contrari alla legge, e prevede specifici percorsi di reinserimento e rieducazione del minore autore di condotte criminose.

É quanto disposto dal Decreto Legge n. 123 del 15 settembre 2023, entrato in vigore il giorno successivo, a seguito dei fatti di Caivano (Napoli). 

Ecco in sintesi le misure approvate.

Interventi per il Comune di Caivano.

Il decreto prevede la nomina di un  Commissario  straordinario  con  il compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di riqualificazione del territorio.

Daspo Urbano

Si estende l’applicabilità del cosiddetto “daspo urbano” (divieto di accesso a particolari aree della città) anche nei confronti di soggetti minori che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età.

Per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, si prevede che il divieto di accesso e di avvicinamento ai locali pubblici e ai pubblici esercizi si applichi anche nei confronti di chi detenga sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Tale divieto è esteso a scuole, università ed aree limitrofe.

In materia di prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento, il divieto di accesso a pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento (il cosiddetto “daspo Willy” contro la movida violenta) può essere applicato anche per il reato di porto di arma impropria, quello di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e il reato di resistenza a un pubblico ufficiale. 

Inoltre, si inaspriscono le pene per chi infrange tali divieti, che passano a un massimo di tre anni e di 24.000 euro.

Foglio di via obbligatorio.

Si aumenta di un anno la durata massima del divieto di rientro nei Comuni dai quali si è stati allontanati e si inasprisce la sanzione, che diviene penale, nei casi di violazione del provvedimento di allontanamento.

Contrasto dei reati in materia di armi e di sostanze stupefacenti.

Si potenzia la facoltà di arresto in flagranza per il reato di “porto d’armi od oggetti atti ad offendere” e si inaspriscono, fino a raddoppiarle le sanzioni relative a tale reato. Inoltre, la pena per il reato di spaccio di stupefacenti, nei casi di lieve entità, passa a un massimo di cinque anni.

Prevenzione della violenza giovanile e divieto di utilizzo di dispositivi di telecomunicazione e servizi informatici.

Per contrastare il fenomeno della violenza giovanile, anche con riferimento al fenomeno delle “baby-gang”, la misura di prevenzione personale dell’avviso orale è reso applicabile anche ai minorenni a partire dai 14 anni.

Si prevede che il Questore possa proporre all’Autorità giudiziaria di vietare, a determinati soggetti di età superiore ai 14 anni, di possedere o utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce quando il loro uso è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l’avviso orale.

Si estende al minorenne, per la violazione delle prescrizioni dell’avviso orale, la sanzione penale prevista per i maggiorenni (reclusione da uno a tre anni e multa da euro 1.549 a euro 5.164).

Si introduce una figura di ammonimento analogo a quello previsto in materia cyber-bullismo, al fine di intercettare alcune condotte illecite realizzate fisicamente da minorenni nei confronti di altri minori, con particolare riguardo alle fattispecie di percosse, lesioni, violenza privata e danneggiamento.

Ammonimento per i giovani tra i 12 e i 14 anni.

Nell’ottica della prevenzione della recrudescenza della devianza giovanile, si introduce una nuova tipologia di ammonimento del Questore per i minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni che commettono delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni. Poiché tali soggetti non sono imputabili, saranno convocati dal Questore insieme ad almeno un genitore (o altra persona che esercita la responsabilità genitoriale), al quale sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto delittuoso.

Contrasto dei reati commessi dai minori.

Si interviene sul processo penale a carico di imputati minorenni e si prevede inoltre che la misura cautelare del fermo, arresto e custodia cautelare nei confronti del minore, maggiore di 14 anni, possano essere disposti anche per ulteriori e specifiche ipotesi di reato.

Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale.

Nell’ambito dei delitti di “associazioni di tipo mafioso anche straniere” e di “associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope” si prevede che, qualora emerga una situazione di pregiudizio che interessa un minorenne, il pubblico ministero informi immediatamente il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per le eventuali iniziative di competenza.

Custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore

Si reintroduce la possibilità di applicare la custodia cautelare al soggetto minorenne se lo stesso, in veste di imputato, si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga.

Si introduce, inoltre, una nuova disposizione concernente il percorso rieducativo del minore: nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore a cinque anni o la pena pecuniaria, il pubblico ministero notifica al minore e all’esercente la responsabilità genitoriale l’istanza di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo. Tale programma deve prevedere lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza; in caso di esito positivo del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l’estinzione del reato; in caso di esito negativo, rimette gli atti al p.m. per la prosecuzione del procedimento.

Sicurezza degli istituti penali per minorenni.

Si introduce la possibilità che il direttore dell’istituto penitenziario chieda al magistrato di sorveglianza il nulla osta al trasferimento dall’istituto minorile al carcere nei confronti del detenuto di età compresa tra 18 e 21 anni che abbia commesso il reato da minorenne, il quale con i suoi comportamenti, cumulativamente: compromette la sicurezza o turba l’ordine negli istituti; con violenza o minaccia impedisce le attività degli altri detenuti; si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti. Se il detenuto è di età compresa tra 21 e 25 anni, la richiesta di nulla osta è possibile se il detenuto stesso abbia realizzato anche una sola delle condotte sopra descritte.

Disposizioni in materia di offerta educativa.

Si rafforza l’offerta educativa nelle scuole del meridione caratterizzate da alta dispersione scolastica, attraverso il potenziamento dell’organico dei docenti delle istituzioni scolastiche statali con maggiore disagio educativo.

Si rafforzano i meccanismi di controllo e verifica dell’adempimento dell’obbligo scolastico e si introduce una nuova fattispecie di reato per i casi di elusione.

Disposizioni in materia di tutela dei minori che utilizzano dispositivi informatici

Si prevede l’obbligo, per i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica, di assicurare la disponibilità delle applicazioni di controllo parentale nell’ambito dei contratti di fornitura di tali servizi. A regime, si prevede inoltre l’obbligo per i produttori di dispositivi di telefonia mobile (e simili) di assicurare l’installazione di default di tali applicazioni nei nuovi dispositivi immessi sul mercato.

Queste in sintesi le misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile varate dal governo.

È di tutta evidenza che il provvedimento del governo, stante la sua natura repressiva, da solo non basta in quanto difetta di un programma a medio – lungo periodo a favore dei più giovani, idoneo a risolvere il grave disagio minorile dettato dalla connivenza sul territorio ad ogni livello della criminalità organizzata di stampo camorristico finalizzata anche allo spaccio di sostanze stupefacenti. Benché qualche timido tentativo del governo sia stato intrapreso, occorrerebbe tuttavia investire sul lavoro, sulla formazione professionale, sulla scuola, sulle famiglie, sulla riqualificazione urbana delle strutture abitative e scolastiche. Occorrerebbero ingenti risorse economiche e umane, una organica ed estesa assistenza sociale e psicologica, un piano pedagogico e di promozione gratuita allo sport a favore dei giovani.

In mancanza di tutto questo, ci ritroveremo domani a commentare un’altra serie di azioni criminali e di violenze sessuali ai danni  

di bambine e bambini e ad esaminare l’ennesimo provvedimento normativo d’urgenza del prossimo governo di turno.

Autore

  • Giuseppe Speranza

    avvocato civilista dal 2000. Mediatore civile commerciale e iscritto all'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori. è stato giudice onorario presso il Tribunale civile di Cagliari Sezione distaccata di Sanluri. Ha collaborato per la Rivista Giuridica Sarda diretta dal Prof. Avv. Angelo Luminoso. Collabora per la rivista La Testata.it dal mese di febbraio 2023 dove è autore della rubrica “Diritto & Società”.

2023-11-10

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