Separazione e divorzio congiunto in un unico ricorso, la Cassazione dice sì

In tema di crisi familiare è ammissibile il cumulo delle domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nel caso di proposizione cumulativa delle stesse domande in via consensuale.

È quanto affermato dalla Corte Suprema di Cassazione nella sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023.

La sentenza in commento è importante in quanto esamina due novità introdotte dal Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), che nel caso che ci occupa sono strettamente connesse.

La prima, è rappresentata dall’istituto del cd. rinvio pregiudiziale da parte del giudice di merito (Corte d’appello, Tribunale e Giudice di Pace). Si tratta di uno strumento consistente nella possibilità per il giudice di merito di sottoporre direttamente alla Suprema Corte di Cassazione una questione di diritto, sulla quale deve decidere e in relazione alla quale ha coinvolto direttamente le parti in causa. Il procedimento si conclude con l’enunciazione del principio di diritto da parte della Corte, vincolante per il giudice rimettente.

La seconda novità, è rappresentata invece dalla facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine, previsto dalla legge, di sei o dodici mesi.

Qual è la questione di diritto controversa sollevata dal Tribunale di Treviso sulla quale la Cassazione, con la sentenza in commento,  ha enunciato in via pregiudiziale il principio di diritto al quale il Tribunale di Treviso per primo e tutti i Tribunali e le Corti d’Appello d’Italia, nella materia d’esame (in subiecta materia), dovranno da oggi in poi adeguarsi.

La questione risiede nel fatto che il legislatore mentre ha espressamente previsto l’ammissibilità della domanda cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nei giudizi contenziosi (non consensuali), analoga previsione non è prevista nel procedimento consensuale su domanda congiunta dei coniugi. 

La questione nasce nell’ambito di un giudizio consensuale promosso davanti al Tribunale di Treviso su domanda congiunta dei coniugi, al fine di sentire pronunciare la loro separazione personale alle condizioni concordate e il successivo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La questione di diritto sollevata dal Tribunale di Treviso e rimessa alla Corte di Cassazione attiene per l’appunto al problema della cumulabilità, nel medesimo procedimento consensuale (simultaneus processus), delle domande congiunte di separazione e di divorzio. Il Tribunale ha evidenziato la presenza di gravi difficoltà interpretative, attesa la sussistenza di posizioni contrastanti, sia nella giurisprudenza di merito, sia in dottrina in relazione all’ammissibilità del cumulo delle domande proposte in via consensuale. A favore dell’ammissibilità del cumulo, tra gli altri, si sono pronunciati i Tribunali di Genova, Milano, Vercelli, Lamezia Terme; in senso contrario, i Tribunali di Bari, Padova e Firenze. Il Tribunale di Treviso ha, pertanto, sollevato la questione interpretativa di diritto davanti alla Corte Suprema di Cassazione, richiamando i due diversi orientamenti: uno favorevole all’ammissibilità del cumulo delle domande di separazione personale e divorzio in procedimenti non contenziosi (consensuali); l’altro contrario all’ammissibilità del cumulo, e quale dei due orientamenti debba essere applicato nel caso di specie.

La Corte di Cassazione con la sentenza in commento ha aderito per l’ammissibilità del cumulo delle domande congiunte di separazione e divorzio nel medesimo procedimento consensuale, muovendo dalla ratio della riforma Cartabia, nella cui relazione illustrativa al decreto legislativo n. 149 del 2022, si evidenzia espressamente la «necessità di dettare disposizioni che possano prevedere un coordinamento tra i due procedimenti di separazione e divorzio, nonché ove opportuna la loro contemporanea trattazione>>.

Esaminiamo i passaggi più salienti e significativi della sentenza.

Da un punto di vista sistematico, la Corte, con riferimento ai principi generali, non rinviene ostacoli alla ammissibilità del cumulo delle domande congiunte di separazione e divorzio: la trattazione della domanda congiunta di divorzio, spiega la Corte, sarà comunque condizionata all’omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione (sei mesi) previsto dalla legge. 

Altra considerazione attiene al fatto che, sia nei procedimenti contenziosi non consensuali, di separazione e divorzio, sia in quelli congiunti, le parti propongono le proprie domande all’organo giudiziario e formulano le relative domande (c.d. conclusioni) in funzione di una pronuncia di divorzio per la quale non è ancora decorso il termine di legge di sei mesi e il cumulo delle domande non incide sul c.d. carattere indisponibile dei patti futuri, trattandosi di un accordo, unitario, dei coniugi sull’intero assetto delle condizioni che regolamenteranno oltre alla crisi anche la loro vita futura, in merito alle quali il Tribunale, compiute le necessarie verifiche dell’effettiva rispondenza delle stesse pattuizioni all’interesse dei figli e la loro non contrarietà alla legge e all’ordine pubblico, prenderà atto delle domande congiunte di separazione e di divorzio nel medesimo procedimento consensuale e pronuncerà le relative sentenze. 

Per la Corte, non è inoltre ostativo alla possibilità di un cumulo di domande consensuali di separazione e di divorzio neanche la sopravvenuta eventuale revoca unilaterale del consenso da parte di un coniuge o la sopravvenuta modifica unilaterale delle condizioni patrimoniali dei coniugi o riguardanti i figli, in quanto semmai potrà determinare l’applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali della Cassazione già affermati in ordine alla inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio, con la conseguenza che non possa essere dichiarata l’improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio; o l’applicazione di disposizioni normative specifiche per il procedimento consensuale ove si prevede il rigetto della domanda se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli.

Queste, in estrema sintesi, le motivazioni per le quali la Cassazione ha ritenuto ammissibile il cumulo delle domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nel caso di proposizione cumulativa delle stesse domande in via consensuale.

Da oggi, pertanto, i coniugi potranno consensualmente, con un unico ricorso, chiedere cumulativamente sia la separazione sia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza dover ricorrere due volte davanti al Tribunale competente. 

Autore

  • Giuseppe Speranza

    avvocato civilista dal 2000. Mediatore civile commerciale e iscritto all'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori. è stato giudice onorario presso il Tribunale civile di Cagliari Sezione distaccata di Sanluri. Ha collaborato per la Rivista Giuridica Sarda diretta dal Prof. Avv. Angelo Luminoso. Collabora per la rivista La Testata.it dal mese di febbraio 2023 dove è autore della rubrica “Diritto & Società”.

2023-10-25

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