DDL Ferragni – Disposizioni in materia di destinazione in beneficenza di proventi derivanti dalla vendita di prodotti

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il 25 gennaio 2024 ha approvato un disegno di legge che introduce disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti.

Le norme, ha specificato Urso, sono finalizzate ad assicurare un’informazione chiara e non ingannevole sulla commercializzazione di prodotti i cui proventi sono destinati a iniziative solidaristiche.

Si prevede, per i produttori dei beni e per i professionisti che li commercializzano e li promuovono, l’obbligo di esplicitare, per ogni unità di prodotto, anche tramite apposizione di adesivi, il soggetto destinatario dei proventi, le finalità a cui questi sono destinati e la quota percentuale del prezzo di vendita o l’importo destinati all’attività benefica.

Produttori e professionisti sono, inoltre, tenuti a comunicare al Garante per la concorrenza e il mercato l’operazione promozionale e il termine entro il quale sarà effettuato il versamento dell’importo destinato al soggetto beneficiario.

In caso di violazione degli obblighi, l’Antitrust può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 5.000 a 50.000 euro e disporre la pubblicazione del provvedimento da parte del produttore o del professionista sul proprio sito, su uno o più quotidiani nonché con ogni altro mezzo ritenuto opportuno, come i social media.

Si prevede, infine, che il 50 per cento degli importi delle sanzioni sia destinato a finalità solidaristiche.

Qui di seguito, in sintesi, il disegno di legge Ferragni.

Il provvedimento normativo si compone di cinque articoli e disciplina la pubblicità e le relative pratiche commerciali, poste in essere da parte di produttori e professionisti in relazione alla promozione, alla vendita o alla fornitura ai consumatori di prodotti, i cui proventi siano in parte destinati a scopi di beneficenza.

Norma chiave del provvedimento licenziato dal Consiglio dei ministri è l’art. 2 a mente del quale, i consumatori hanno diritto di ricevere dai produttori e dai professionisti un’adeguata informazione circa la destinazione in beneficenza di una parte dei proventi della vendita di un prodotto. A tal fine, i produttori o i professionisti sono obbligati a riportare sulle confezioni dei prodotti le seguenti indicazioni: a) il soggetto destinatario dei proventi della beneficenza; b) le finalità a cui sono destinati i proventi della beneficenza; c) l’importo complessivo destinato alla beneficenza, se predeterminato; ovvero, nel caso in cui non lo sia, la quota percentuale del prezzo di vendita o l’importo destinati alla beneficenza per ogni singolo prodotto. Dette indicazioni devono essere, inoltre, fornite dai produttori e dai professionisti anche nell’ambito delle pratiche commerciali e in particolare nelle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità del prodotto. Il medesimo obbligo è previsto anche per i soggetti che svolgono attività di pubblicità del prodotto.

Il produttore o il professionista, prima di porre in vendita i prodotti, deve altresì comunicare all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, non solo le indicazioni sopra indicate, ma anche il termine entro il quale sarà effettuato il versamento dell’importo destinato alla beneficenza. Entro tre mesi dalla scadenza del termine il produttore o il professionista deve comunicare all’Autorità garante della concorrenza e del mercato il versamento dell’importo destinato alla beneficenza.

Sul piano sanzionatorio, il disegno di legge prevede che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato è l’autorità preposta a irrogare le sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi di comunicazione e di informazione.

Salvo che il fatto costituisca reato o una pratica commerciale scorretta, la sanzione amministrativa applicabile ammonta da un minimo di 5.000 a un massimo di 50.000 euro. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, inoltre, pubblica, anche per estratto, i provvedimenti sanzionatori adottati su una apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, sul sito del produttore o del professionista destinatario della sanzione, su uno o più quotidiani, nonché mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all’esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese del produttore o del professionista.

In caso di inottemperanza, l’Autorità applica una ulteriore sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro. La misura delle sanzioni è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto e al numero delle unità poste in vendita. Nei casi di maggiore gravità la sanzione è aumentata fino a due terzi, mentre nei casi di minore gravità la sanzione è diminuita fino a due terzi. In caso di reiterazione della violazione, è disposta la sospensione dell’attività per un periodo da un mese a un anno.

Queste, in sintesi, le norme licenziate dal Governo. Il disegno di legge e i relativi emendamenti che saranno presentati seguiranno ora l’iter parlamentare per l’approvazione definitiva.

Secondo il presidente della Codacons, Carlo Rienzi, “se da un lato è corretto applicare le norme sulla trasparenza anche agli influencer, dall’altro è evidente che per tali soggetti è impossibile realizzare una separazione netta tra attività benefiche e attività commerciali. Gli influencer – prosegue Carlo Rienzi – si arricchiscono, infatti, lanciando operazioni di solidarietà sui social, attraverso un incremento di follower e interazioni che fa crescere il loro potere commerciale e, di conseguenza, i loro guadagni”. “Va poi considerato che un influencer percepisce fino a 75mila euro per ogni singolo post che pubblica: questo significa che una sanzione massima di 50mila euro, così come prevede la nuova legge, è assolutamente inadeguata a garantire correttezza verso i consumatori, e sarebbe stato meglio – conclude Carlo Rienzi – adottare misure più incisive e limiti più stringenti nei confronti di chi opera sui social network”.

Autore

  • Giuseppe Speranza

    avvocato civilista dal 2000. Mediatore civile commerciale e iscritto all'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori. è stato giudice onorario presso il Tribunale civile di Cagliari Sezione distaccata di Sanluri. Ha collaborato per la Rivista Giuridica Sarda diretta dal Prof. Avv. Angelo Luminoso. Collabora per la rivista La Testata.it dal mese di febbraio 2023 dove è autore della rubrica “Diritto & Società”.

2024-02-11

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