Vacanza rovinata. Al turista spetta il risarcimento del danno morale

Tra i danni derivanti alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico sono compresi anche quelli di carattere non patrimoniale.

Il turista ha diritto, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali ossia al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, anche al risarcimento del danno non patrimoniale/morale previsto dall’art. 2059 c.c. (disagio psicofisico) derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso e alla conseguente mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata.

Questo diritto trova riconoscimento nella normativa comunitaria a tutela del consumatore e in quella di settore nel Codice del turismo.

Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (codice del turismo) il turista può chiedere un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta. A tal fine, l’art. 44 del codice del turismo deve essere interpretato nel senso che tra i danni alla persona sono compresi anche quelli di carattere non patrimoniale, di cui all’art. 2059 c.c., come categoria ampia ed unitaria concernente la lesione di interessi inerenti la persona.

è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 20.02.2023 n. 5271.

I fatti di causa

Una coppia di turisti citava in giudizio davanti al Giudice di Pace (GDP) una Agenzia Turistica – società a responsabilità limitata (Srl) Unipersonale – per ottenere il risarcimento dei danni patiti da “vacanza rovinata” a causa di disservizi nel trasporto e nella sistemazione alberghiera.

Il GDP accoglieva la domanda.

L’Agenzia Turistica impugnava la sentenze del GDP davanti al Tribunale di Napoli il quale accoglieva l’appello della convenuta società.

A motivo della decisione, il Tribunale riteneva applicabile l’art. 45 del D.Lgs. n. 79 del 2011 – codice del turismo – in quanto il termine danno alla persona doveva essere riferito ai soli danni fisici e non anche a quelli morali. Per tali motivi, dichiarava prescritta la domanda, ai sensi dell’art. 45 comma 3° del cit. D.Lgs. n. 79 del 2011 – codice del turismo – a mente del quale <<Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del turista dal luogo di partenza>>.

Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli i turisti proponevano ricorso per cassazione.

A motivo del ricorso, i ricorrenti denunciavano la violazione degli artt. 47, 44 e 45 del citato D.Lgs. n. 79/2011 (codice del turismo), sul rilievo che per danno alla persona doveva intendersi danno non patrimoniale e che alla fattispecie per cui è causa doveva applicarsi non l’art. 45 comma 3° ma l’art. 44 del medesimo D.Lgs n. 79/2011 a mente del quale <<Il danno (morale) derivante alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico si prescrive in tre anni>>.

La Sentenza della Cassazione

I giudici della Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso, ricordano che in linea di principio generale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 233 del 2003, la tutela risarcitoria del danno alla persona, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., è tesa a ricomprendere, nell’astratta previsione della norma, ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona, incluso il danno biologico.

In materia di “vacanza rovinata”, prosegue la Corte, il risarcimento del danno “è previsto dalla legislazione di settore (codice del turismo), oltre che dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea”. La legislazione in materia di “pacchetti turistici“, emanata in attuazione della normativa comunitaria di tutela del consumatore, ha reso rilevante l’interesse del turista al pieno godimento del viaggio organizzato, come occasione di piacere o di riposo, prevedendo il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali (disagio psicofisico che si accompagna alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata) subiti per effetto dell’inadempimento contrattuale.

La Corte di Giustizia, con sentenza del 12 marzo 2002 n. 168, ha affermato che “… il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso“.

Alla luce di tale pronuncia, il Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, emanato in attuazione della direttiva 2008/122/CE), prevede espressamente all’art. 47 il danno da vacanza rovinata per il caso di inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. In particolare, si prevede che, qualora l’inadempimento “non sia di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c., il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”.

è, pertanto, manifestamente errata l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui “il termine danno alla persona deve, evidentemente, essere riferito ai soli danni fisici e non anche a quelli morali (…). In tema di cd. vacanza rovinata, infatti, è chiaro che si verte sempre di danni cd. morali in quanto quelli patrimoniali sono risarcibili a prescindere e già oggetto di normative speciali”.

Sulla base di quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, ha pronunciato il seguente principio di diritto: “la disposizione di cui al D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (codice del turismo), ex art. 44, applicabile alla fattispecie in esame e che fissa in tre anni il termine prescrizionale per “il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico”, deve essere interpretata nel senso che tra i danni alla persona sono compresi quelli di carattere non patrimoniale, di cui all’art. 2059 c.c., come categoria ampia ed unitaria concernente la lesione di interessi inerenti la persona”.

Autore

  • Giuseppe Speranza

    avvocato civilista dal 2000. Mediatore civile commerciale e iscritto all'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori. è stato giudice onorario presso il Tribunale civile di Cagliari Sezione distaccata di Sanluri. Ha collaborato per la Rivista Giuridica Sarda diretta dal Prof. Avv. Angelo Luminoso. Collabora per la rivista La Testata.it dal mese di febbraio 2023 dove è autore della rubrica “Diritto & Società”.

2023-03-21

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