Varate nuove misure per assegno d’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro

Con Decreto Legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023 n. 85, il Governo ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di inclusione, quale misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli. 

L’Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla situazione reddituale e patrimoniale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre scorso il decreto attuativo (Decreto MLPS n. 154 del 13.12.2023). Il provvedimento fornisce gli elementi essenziali per l’attuazione della misura di inclusione sociale e lavorativa (ADI) disciplinando le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale (PAD), del patto di inclusione (PaIS) e del patto di servizio personalizzato (PSP).

Questi, in sintesi, i requisiti e le condizioni richieste.

Requisiti oggettivi. La norma prevede che l’Assegno di inclusione spetti al nucleo familiare del richiedente che abbia almeno un componente: a) disabile; b) minorenne; c) con almeno 60 anni di età; d) in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

Requisiti soggettivi. La norma prevede che il richiedente non sia stato sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione; non sia stato condannato con sentenza definitiva di condanna, anche a seguito di patteggiamento, intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta. 

Requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno. Il decreto dispone che al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, il richiedente deve essere: cittadino europeo; residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. La residenza in Italia è richiesta anche per i componenti del nucleo familiare del richiedente.

Requisiti economici. Il decreto prevede che il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di ISEE in corso di validità di valore non superiore a euro 9.360; un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui. 

Requisiti patrimoniali. La norma richiede un valore ai fini IMU del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione), non superiore ad euro 30.000; un valore del patrimonio mobiliare non superiore ad euro 6.000, che aumenta per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo o per ogni minorenne successivo al secondo o per ogni componente in condizione di disabilità o per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. Nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc.. Sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità. Non ha diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare di cui un componente risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

Ammontare e erogazione dell’assegno. L’importo dell’Assegno di inclusione è composto da una integrazione del reddito familiare fino a euro 6.000 annui, ovvero euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. A tale importo, può essere aggiunto un contributo per l’affitto dell’immobile dove risiede il nucleo familiare per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione regolarmente registrato. Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi.

Carta di inclusione. Il beneficio economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato «Carta di inclusione» con la quale oltre al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti potranno essere eseguiti prelievi di contante entro un limite mensile di 100 euro per un singolo individuo, e potrà essere eseguito un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.

Come richiedere l’assegno. L’Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all’INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni richieste. La richiesta può essere presentata anche presso i CAF.

Obblighi per il beneficiario. A pena di decadenza, è fatto obbligo al beneficiario dell’Assegno di comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e al suo mantenimento entro quindici giorni dall’evento modificativo. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l’interessato deve presentare entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza, una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata.

Per i beneficiari dell’Assegno di inclusione appartenenti alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione, nel patto di inclusione sociale e lavorativa è previsto l’impegno all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione, pena la decadenza dal beneficio.

Iscrizione presso il SIISL e patto di attivazione digitale. L’INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico, deve iscriversi presso il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale. Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Una volta sottoscritto, i componenti dei nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa. Il percorso viene definito nell’ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

Percorso di inclusione sociale e lavorativa. I beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Successivamente, sono tenuti, ogni 90 giorni, a presentarsi ai servizi sociali o presso i CAF, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.

I servizi sociali eseguono una valutazione dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l’inclusione. Nell’ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni, vengono avviati ai centri per l’impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato.

Sono esclusi dagli obblighi di partecipazione al percorso: a) i beneficiari dell’Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 60 anni; b) i componenti con disabilità; c) i componenti affetti da patologie oncologiche; d) i componenti con carichi di cura; e) i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali. 

Offerte di lavoro. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell’Assegno di inclusione è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche: sia a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, ancorché i genitori siano legalmente separati, l’offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o, comunque, è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico; si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno; la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi; si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

Sanzioni penali. Sono previste sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, di esibizione di falsa documentazione, di omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio o di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rende dichiarazioni false o omette informazioni pertinenti al fine di percepire l’Assegno di inclusione è punito con la reclusione da 2 a 6 anni. L’omessa comunicazione di variazioni di reddito o patrimonio o altre informazioni relative al mantenimento del beneficio, comporta la reclusione da 1 a 3 anni. È prevista la decadenza dal beneficio e condanna alla restituzione di quanto percepito per chi è condannato in via definitiva anche a seguito di patteggiamento per aver illecitamente ottenuto il beneficio o per qualsiasi delitto non colposo con pena non inferiore a un anno. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione e l’INPS all’immediata disattivazione della Carta di inclusione. 

Decadenza dal beneficio economico. Il nucleo familiare decade dal beneficio economico concesso se un suo componente: a) non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro nel termine fissato, senza un giustificato motivo; b) non sottoscrive il patto per l’inclusione o il patto di servizio personalizzato; c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, nei quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell’ambito del percorso personalizzato, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionale all’adempimento dell’obbligo di istruzione; d) non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro; e) effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore; f) non presenta una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare; g) viene trovato, nel corso delle attività ispettive, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni. 

Autore

  • Giuseppe Speranza

    avvocato civilista dal 2000. Mediatore civile commerciale e iscritto all'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori. è stato giudice onorario presso il Tribunale civile di Cagliari Sezione distaccata di Sanluri. Ha collaborato per la Rivista Giuridica Sarda diretta dal Prof. Avv. Angelo Luminoso. Collabora per la rivista La Testata.it dal mese di febbraio 2023 dove è autore della rubrica “Diritto & Società”.

2024-01-07

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